Il percorso per la definizione del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (in seguito citato anche come “CCI”) è giunto alla sua conclu-sione, anche se ulteriori affinamenti sono tuttora in corso. In ogni caso la nuo-va legge sul diritto della crisi è entrata in vigore in data 15 luglio 2022. L’originario testo della norma introdotto con il D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 è stato modificato e integrato dapprima dal D.Lgs. n. 147 del 26 ottobre 2020 e, successivamente, dal D.Lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 (di attuazione della Direttiva UE n. 1023 del 20 giugno 2019, la c.d. «Direttiva Insolvency»). L’iter che ha condotto a configurare il CCI nell’attuale versione ha apportato diversi affinamenti, nonché alcune rettifiche, alla norma inizialmente contenuta nel D.Lgs. n. 14/2019 e, in particolare, ha introdotto due istituti originariamen-te non previsti nella prima versione del CCI: si tratta della «Composizione ne-goziata per la soluzione della crisi d’impresa» (in seguito citata anche come “CNC”) e del «Piano di ristrutturazione soggetto a omologa» (in seguito citato anche come “PRO”). Al riguardo, va peraltro ricordato che la CNC ha sosti-tuito nell’ambito del CCI le procedure di allerta, che sono state sostanzialmen-te espunte dal corpo normativo. La CNC, inoltre, costituendo una delle princi-pali novità rispetto al testo originario del CCI contenuto nel D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 è tuttora soggetta a un processo di affinamento. Invero, prima la Legge n. 122 del 4 agosto 2022 e, successivamente, il Decreto Legge n. 13 del 24 febbraio 2023 hanno apportato alcune modiche funzionali ad agevolare la sua concreta applicazione. Non va poi dimenticato che vi sono stati alcuni aspetti di natura organizza-tiva, quali su tutti, quelli inerenti alla formazione dell’elenco degli esperti della CNC e dell’albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure (ex art. 356 CCI e ss.) che hanno presentato diversi profili di laboriosità. In particolare, l’albo è stato recentemente «popolato» e dall’inizio del mese di aprile 2023 è disponibile il primo elenco di questi esperti. Il CCI considera così in via esplicita alcune figure professionali specializza-te nell’ambito della ristrutturazione del debito in ambito stragiudiziale sia giu-diziale, tenendo conto sia di una prospettiva di continuità che liquidatoria dell’impresa in crisi. Ma dotati di idonea «cultura finanziaria» e preparazione sui temi considerati nel CCI devono esserlo pure i consulenti dell’impresa o del Gruppo di imprese in crisi che intendono ristrutturare il proprio debito. E parimenti va considerato anche il «professionista indipendente», definito nell’art. 2 CCI, quale soggetto “incaricato dal debitore nell’ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”, che si occupa della «attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano» di ristrutturazione predisposto dalla società o dal Gruppo in crisi. Occorre inoltre rammentare che il CCI, in particolare all’art. 3, richiede agli organi sociali delle imprese di possedere le necessarie conoscenze per far fronte a una crisi aziendale. Invero, l’art. 3, co. 2°, del CCI, richiamando l’art. 2086 Cod. Civ., specifica che l’assetto organizzativo, amministrativo e conta-bile di un’impresa deve essere funzionale “alla tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative”. La circostanza comporta per i componenti degli organi sociali la conoscenza dei connotati mediante i quali la crisi di impresa si manifesta o si potrebbe manifestare, nonché di quali informazioni siano necessarie e sufficienti per valutare l’economicità aziendale nel suo complesso e nei suoi vari profili di analisi, allo scopo, tra l’altro, di ri-scontrare eventuali indizi di criticità nell’andamento economico finanziario dell’attività dell’azienda. Se poi si tiene conto che il CCI, in particolare con l’introduzione della CNC, pone un’accentuata enfasi sul tema della prevenzio-ne della crisi, circostanza funzionale ad agevolare tempestivi ed efficaci inter-venti atti ad anticiparla o, una volta manifestatasi, a impedirne il relativo ag-gravamento, cercando dunque di evitare che questa diventi strutturale e irre-versibile nonché di recuperare e/o mantenere la continuità aziendale, elemento che costituisce un requisito fondamentale alla sopravvivenza dell’impresa, ben si comprende che il tema in analisi richiede un’appropriata preparazione al ri-guardo. Preparazione che deve riguardare anche i soggetti finanziatori dell’impresa. Invero, il CCI considera il fenomeno che il risanamento di un’impresa in crisi possa condurre a richiedere uno o più finanziamenti per mantenere la continuità operativa. La circostanza può avvenire in una fase «preliminare» tesa all’individuazione della soluzione della crisi più appropriata oppure in un momento successivo, quando viene proposto, ad esempio, un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione del debito. A volte la necessità di contrarre nuovi finanziamenti si verifica anche nella fase di esecu-zione della soluzione di risanamento prescelta. Lo studio del CCI pone, dun-que, anche il tema della modalità di finanziamento dell’impresa in crisi che in-tende attivare un percorso di ristrutturazione della propria debitoria per ripri-stinare, in modo sostenibile, la propria economicità. Così inevitabilmente l’insieme dei soggetti a cui è richiesta la conoscenza e il possesso di compe-tenze su questo tema si amplia in modo significativo. Da qui, l’idea di predisporre una seconda edizione del testo, aggiornata e integrata dalle recenti novità apportate al CCI di cui si è dato in precedenza at-to. Parimenti a quanto effettuato nell’ambito della prima edizione, si è ritenuto di porre l’attenzione sulla reversibilità della crisi aziendale, considerata l’enfasi che il CCI dà alla preservazione «continuità» dell’impresa. Ne consegue che questo volume riflette, nella sua ideazione e nel suo sviluppo, l’impegno degli Autori ad approfondire il tema della crisi dell’impresa a carattere reversibile, preservando la continuità aziendale, avendo riguardo al ruolo e alle attività svolte da alcuni dei principali «attori» a cui il CCI è diretto, ai quali è ora ri-chiesta una scrupolosa conoscenza dei temi più sopra menzionati. Si tratta nel caso di specie di coloro che: • assumono cariche nell’ambito degli organi sociali; o • predispongono i piani economico finanziari funzionali al ripristino delle condizioni di economicità dell’impresa o di attestare i piani medesimi; op-pure • sono chiamati, a vario titolo, a esaminare il piano predisposto dall’impresa o dal Gruppo in crisi e a valutare la relativa prospettiva di concreto risana-mento. Quanto al contesto di riferimento in cui operano questi attori, in considera-zione della significativa articolazione del CCI, è stato scelto di focalizzare l’ambito di studio sulla CNC e sugli strumenti di regolazione della crisi ove la finalità sia quella del mantenimento della continuità aziendale, avendo riguardo alle sole alle c.d. imprese «non minori», non prendendo dunque in considera-zione le c.d. «procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento». Il lavoro si presenta pertanto aggiornato alla versione definitiva del CCI, nonché tiene conto delle più recenti indicazioni della dottrina economico aziendale e della prassi sull’argomento

Franceschi, L. F., Tron, A., La finanza nella crisi reversibile di impresa, Egea - Università Bocconi, Milano 2023:2023 246 [https://hdl.handle.net/10807/257074]

La finanza nella crisi reversibile di impresa

Franceschi, Luca Francesco
;
Tron, Alberto
2023

Abstract

Il percorso per la definizione del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (in seguito citato anche come “CCI”) è giunto alla sua conclu-sione, anche se ulteriori affinamenti sono tuttora in corso. In ogni caso la nuo-va legge sul diritto della crisi è entrata in vigore in data 15 luglio 2022. L’originario testo della norma introdotto con il D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 è stato modificato e integrato dapprima dal D.Lgs. n. 147 del 26 ottobre 2020 e, successivamente, dal D.Lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 (di attuazione della Direttiva UE n. 1023 del 20 giugno 2019, la c.d. «Direttiva Insolvency»). L’iter che ha condotto a configurare il CCI nell’attuale versione ha apportato diversi affinamenti, nonché alcune rettifiche, alla norma inizialmente contenuta nel D.Lgs. n. 14/2019 e, in particolare, ha introdotto due istituti originariamen-te non previsti nella prima versione del CCI: si tratta della «Composizione ne-goziata per la soluzione della crisi d’impresa» (in seguito citata anche come “CNC”) e del «Piano di ristrutturazione soggetto a omologa» (in seguito citato anche come “PRO”). Al riguardo, va peraltro ricordato che la CNC ha sosti-tuito nell’ambito del CCI le procedure di allerta, che sono state sostanzialmen-te espunte dal corpo normativo. La CNC, inoltre, costituendo una delle princi-pali novità rispetto al testo originario del CCI contenuto nel D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 è tuttora soggetta a un processo di affinamento. Invero, prima la Legge n. 122 del 4 agosto 2022 e, successivamente, il Decreto Legge n. 13 del 24 febbraio 2023 hanno apportato alcune modiche funzionali ad agevolare la sua concreta applicazione. Non va poi dimenticato che vi sono stati alcuni aspetti di natura organizza-tiva, quali su tutti, quelli inerenti alla formazione dell’elenco degli esperti della CNC e dell’albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure (ex art. 356 CCI e ss.) che hanno presentato diversi profili di laboriosità. In particolare, l’albo è stato recentemente «popolato» e dall’inizio del mese di aprile 2023 è disponibile il primo elenco di questi esperti. Il CCI considera così in via esplicita alcune figure professionali specializza-te nell’ambito della ristrutturazione del debito in ambito stragiudiziale sia giu-diziale, tenendo conto sia di una prospettiva di continuità che liquidatoria dell’impresa in crisi. Ma dotati di idonea «cultura finanziaria» e preparazione sui temi considerati nel CCI devono esserlo pure i consulenti dell’impresa o del Gruppo di imprese in crisi che intendono ristrutturare il proprio debito. E parimenti va considerato anche il «professionista indipendente», definito nell’art. 2 CCI, quale soggetto “incaricato dal debitore nell’ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”, che si occupa della «attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano» di ristrutturazione predisposto dalla società o dal Gruppo in crisi. Occorre inoltre rammentare che il CCI, in particolare all’art. 3, richiede agli organi sociali delle imprese di possedere le necessarie conoscenze per far fronte a una crisi aziendale. Invero, l’art. 3, co. 2°, del CCI, richiamando l’art. 2086 Cod. Civ., specifica che l’assetto organizzativo, amministrativo e conta-bile di un’impresa deve essere funzionale “alla tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative”. La circostanza comporta per i componenti degli organi sociali la conoscenza dei connotati mediante i quali la crisi di impresa si manifesta o si potrebbe manifestare, nonché di quali informazioni siano necessarie e sufficienti per valutare l’economicità aziendale nel suo complesso e nei suoi vari profili di analisi, allo scopo, tra l’altro, di ri-scontrare eventuali indizi di criticità nell’andamento economico finanziario dell’attività dell’azienda. Se poi si tiene conto che il CCI, in particolare con l’introduzione della CNC, pone un’accentuata enfasi sul tema della prevenzio-ne della crisi, circostanza funzionale ad agevolare tempestivi ed efficaci inter-venti atti ad anticiparla o, una volta manifestatasi, a impedirne il relativo ag-gravamento, cercando dunque di evitare che questa diventi strutturale e irre-versibile nonché di recuperare e/o mantenere la continuità aziendale, elemento che costituisce un requisito fondamentale alla sopravvivenza dell’impresa, ben si comprende che il tema in analisi richiede un’appropriata preparazione al ri-guardo. Preparazione che deve riguardare anche i soggetti finanziatori dell’impresa. Invero, il CCI considera il fenomeno che il risanamento di un’impresa in crisi possa condurre a richiedere uno o più finanziamenti per mantenere la continuità operativa. La circostanza può avvenire in una fase «preliminare» tesa all’individuazione della soluzione della crisi più appropriata oppure in un momento successivo, quando viene proposto, ad esempio, un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione del debito. A volte la necessità di contrarre nuovi finanziamenti si verifica anche nella fase di esecu-zione della soluzione di risanamento prescelta. Lo studio del CCI pone, dun-que, anche il tema della modalità di finanziamento dell’impresa in crisi che in-tende attivare un percorso di ristrutturazione della propria debitoria per ripri-stinare, in modo sostenibile, la propria economicità. Così inevitabilmente l’insieme dei soggetti a cui è richiesta la conoscenza e il possesso di compe-tenze su questo tema si amplia in modo significativo. Da qui, l’idea di predisporre una seconda edizione del testo, aggiornata e integrata dalle recenti novità apportate al CCI di cui si è dato in precedenza at-to. Parimenti a quanto effettuato nell’ambito della prima edizione, si è ritenuto di porre l’attenzione sulla reversibilità della crisi aziendale, considerata l’enfasi che il CCI dà alla preservazione «continuità» dell’impresa. Ne consegue che questo volume riflette, nella sua ideazione e nel suo sviluppo, l’impegno degli Autori ad approfondire il tema della crisi dell’impresa a carattere reversibile, preservando la continuità aziendale, avendo riguardo al ruolo e alle attività svolte da alcuni dei principali «attori» a cui il CCI è diretto, ai quali è ora ri-chiesta una scrupolosa conoscenza dei temi più sopra menzionati. Si tratta nel caso di specie di coloro che: • assumono cariche nell’ambito degli organi sociali; o • predispongono i piani economico finanziari funzionali al ripristino delle condizioni di economicità dell’impresa o di attestare i piani medesimi; op-pure • sono chiamati, a vario titolo, a esaminare il piano predisposto dall’impresa o dal Gruppo in crisi e a valutare la relativa prospettiva di concreto risana-mento. Quanto al contesto di riferimento in cui operano questi attori, in considera-zione della significativa articolazione del CCI, è stato scelto di focalizzare l’ambito di studio sulla CNC e sugli strumenti di regolazione della crisi ove la finalità sia quella del mantenimento della continuità aziendale, avendo riguardo alle sole alle c.d. imprese «non minori», non prendendo dunque in considera-zione le c.d. «procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento». Il lavoro si presenta pertanto aggiornato alla versione definitiva del CCI, nonché tiene conto delle più recenti indicazioni della dottrina economico aziendale e della prassi sull’argomento
2023
Italiano
Monografia o trattato scientifico
Egea - Università Bocconi
Franceschi, L. F., Tron, A., La finanza nella crisi reversibile di impresa, Egea - Università Bocconi, Milano 2023:2023 246 [https://hdl.handle.net/10807/257074]
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10807/257074
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