Nel contesto di un manuale avanzato di diritto civile, che mira a coniugare l’esposizione informativa con un approccio critico-ricostruttivo e si rivolge in particolare alla preparazione del concorso in magistratura ed agli operatori specializzati del diritto, il capitolo - rivisto, aggiornato e ampliato rispetto alla quarta edizione - affronta il tema della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e quello della presupposizione. Di quest’ultima figura è fornito un inquadramento particolarmente problematico, che mostra come nell’ipotesi di sopravvenienza di un elemento perturbatore la risoluzione finisca con l’aggirare i limiti posti dall’art. 1467 c.c. per i contratti traslativi, mentre in quella di mancato avveramento dell’elemento futuro presupposto dalle parti la risoluzione non trovi giustificazione nella causa in concreto e determini una distonia sistematica con l’art. 1465 c.c.
Renda, A., Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e presupposizione (Cap. LXXI), in Paladini, M., Renda, A., Minussi, D., Manuale di diritto civile, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2023: 1817-1832 [https://hdl.handle.net/10807/251175]
Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e presupposizione (Cap. LXXI)
Renda, Andrea
2023
Abstract
Nel contesto di un manuale avanzato di diritto civile, che mira a coniugare l’esposizione informativa con un approccio critico-ricostruttivo e si rivolge in particolare alla preparazione del concorso in magistratura ed agli operatori specializzati del diritto, il capitolo - rivisto, aggiornato e ampliato rispetto alla quarta edizione - affronta il tema della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e quello della presupposizione. Di quest’ultima figura è fornito un inquadramento particolarmente problematico, che mostra come nell’ipotesi di sopravvenienza di un elemento perturbatore la risoluzione finisca con l’aggirare i limiti posti dall’art. 1467 c.c. per i contratti traslativi, mentre in quella di mancato avveramento dell’elemento futuro presupposto dalle parti la risoluzione non trovi giustificazione nella causa in concreto e determini una distonia sistematica con l’art. 1465 c.c.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.