Il tema delle derivazioni d’acqua dai fiumi pubblici in diritto romano, e in particolare l’alternativa fra libertà di derivazione e obbligatorietà di una concessione ‘pubblica’, dopo un periodo, ormai risalente, di interesse da parte dei romanisti (fra il 1865 e i primi quarant’anni del ‘900) è stato per lo più abbandonato. Ma alla luce di una serie di attestazioni archeologiche e topografiche e di un’insperata novità epigrafica, la cd. Lex rivi hiberiensis, è possibile trarre nuove indicazioni sul fondamento giuridico di tale diritto. Queste novità consentono anche di impostare la riflessioni su nuove basi: diverso infatti è il caso di interventi meramente privati sui fiumi pubblici ai fini della derivazione d’acqua per l’utilità del proprio fondo (con l’eventuale costituzione di servitù di acquedotto a favore dei fondi limitrofi), dal caso di derivazioni d’acqua da un fiume o canale artificiale pubblico a favore di terreni privati nel quadro della ristrutturazione pubblica di un territorio – come nel caso dello scavo di un lungo canale artificiale quale il rivus hiberiensis o della centuriazione di un territorio con contestuale organizzazione delle acque –, dal caso di interventi realizzati all’interno delle singole comunità municipali e coloniali, di solito su decreto decurionale, dai rispettivi magistrati.
Maganzani, L., Le derivazioni d’acqua dai fiumi pubblici nell’età romana classica, in Fasolino, F. F. (ed.), Ius hominum causa constitutum. Studi in onore di Antonio Palma, Giappichelli Editore, Torino 2022: II 1139- 1156 [https://hdl.handle.net/10807/234931]
Le derivazioni d’acqua dai fiumi pubblici nell’età romana classica
Maganzani, Lauretta
2022
Abstract
Il tema delle derivazioni d’acqua dai fiumi pubblici in diritto romano, e in particolare l’alternativa fra libertà di derivazione e obbligatorietà di una concessione ‘pubblica’, dopo un periodo, ormai risalente, di interesse da parte dei romanisti (fra il 1865 e i primi quarant’anni del ‘900) è stato per lo più abbandonato. Ma alla luce di una serie di attestazioni archeologiche e topografiche e di un’insperata novità epigrafica, la cd. Lex rivi hiberiensis, è possibile trarre nuove indicazioni sul fondamento giuridico di tale diritto. Queste novità consentono anche di impostare la riflessioni su nuove basi: diverso infatti è il caso di interventi meramente privati sui fiumi pubblici ai fini della derivazione d’acqua per l’utilità del proprio fondo (con l’eventuale costituzione di servitù di acquedotto a favore dei fondi limitrofi), dal caso di derivazioni d’acqua da un fiume o canale artificiale pubblico a favore di terreni privati nel quadro della ristrutturazione pubblica di un territorio – come nel caso dello scavo di un lungo canale artificiale quale il rivus hiberiensis o della centuriazione di un territorio con contestuale organizzazione delle acque –, dal caso di interventi realizzati all’interno delle singole comunità municipali e coloniali, di solito su decreto decurionale, dai rispettivi magistrati.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.