Il presente contributo, dopo aver brevemente analizzato il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, si sofferma sullo stato dell’arte relativo al problema dell’offensività della condotta del reato in commento. In particolare, nell’esaminare l’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale sul tema, si nota come in passato il reato de quo fosse considerato un reato di pericolo presunto; ciò determinava la possibilità per il Giudice, attraverso un’operazione definita come “regresso all’infinito”, di sindacare ogni operazione svolta nel corso della vita dell’impresa, alla ricerca di una qualche condotta distrattiva. In tempi più recenti, sulla scorta degli insegnamenti dei Grandi Maestri della dottrina penalistica, la giurisprudenza ha fornito una lettura della bancarotta patrimoniale maggiormente rispondente ai principi di offensività e di personalità della responsabilità penale, qualificando la bancarotta come reato di pericolo concreto. L’autore, tuttavia, osserva come, sebbene tale chiave di lettura sia certamente apprezzabile, si rischi comunque di seguitare a dare rilevanza penale fallimentare a condotte distrattive commesse quando l’impresa era ancora in bonis; e pertanto, a condotte in concreto inoffensive del bene protetto dall’art. 216 L.F. L’obiettivo del progetto, alla luce di quanto sintetizzato, è quello di proporre una modifica dell’art. 216 L.F (che dal 16 maggio 2022, salvo proroghe, confluirà nel nuovo art. 322 del Codice della Crisi) che circoscriva la rilevanza penale fallimentare delle condotte distrattive ad un momento di crisi dell’impresa, secondo la definizione contenuta nel Codice della Crisi.

Quaranta, D., Il recupero dell’offensività nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale: una proposta di modifica normativa , 2022 [https://hdl.handle.net/10807/231637]

Il recupero dell’offensività nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale: una proposta di modifica normativa

Quaranta, Dario
2022

Abstract

Il presente contributo, dopo aver brevemente analizzato il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, si sofferma sullo stato dell’arte relativo al problema dell’offensività della condotta del reato in commento. In particolare, nell’esaminare l’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale sul tema, si nota come in passato il reato de quo fosse considerato un reato di pericolo presunto; ciò determinava la possibilità per il Giudice, attraverso un’operazione definita come “regresso all’infinito”, di sindacare ogni operazione svolta nel corso della vita dell’impresa, alla ricerca di una qualche condotta distrattiva. In tempi più recenti, sulla scorta degli insegnamenti dei Grandi Maestri della dottrina penalistica, la giurisprudenza ha fornito una lettura della bancarotta patrimoniale maggiormente rispondente ai principi di offensività e di personalità della responsabilità penale, qualificando la bancarotta come reato di pericolo concreto. L’autore, tuttavia, osserva come, sebbene tale chiave di lettura sia certamente apprezzabile, si rischi comunque di seguitare a dare rilevanza penale fallimentare a condotte distrattive commesse quando l’impresa era ancora in bonis; e pertanto, a condotte in concreto inoffensive del bene protetto dall’art. 216 L.F. L’obiettivo del progetto, alla luce di quanto sintetizzato, è quello di proporre una modifica dell’art. 216 L.F (che dal 16 maggio 2022, salvo proroghe, confluirà nel nuovo art. 322 del Codice della Crisi) che circoscriva la rilevanza penale fallimentare delle condotte distrattive ad un momento di crisi dell’impresa, secondo la definizione contenuta nel Codice della Crisi.
2022
Italiano
Quaranta, D., Il recupero dell’offensività nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale: una proposta di modifica normativa , 2022 [https://hdl.handle.net/10807/231637]
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