Fra i moelli familiari quello della famiglia adottiva è andato assumendo nel tempo sempre maggiore rilevanza, alla luce dei principi costituzionali. In particolare, l'art. 30 Cost. sancisce il diritto del minore ad essere educato nell'ambito della famiglia di origine e l'impegno dello Stato a provvedere in caso di incapacità dei genitori a che siano assolti i loro compiti. Sulla base di questi principi, è sancito il diritto del minore ad una famiglia, interesse superiore che può essere garantito anche attraverso l'adozione, purché realizzata secondo le forme e le modalità stabilite dalla legge. La tutela penale della famiglia adottiva trova il proprio fondamento nella legge 4 marzo 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149. Sono oggetto di analisi, in particolare, le fattispecie omissive quali l'omessa relazione sulle condizioni di minori in stato di abbandono, nonché le fattispecie commissive, quali l'affidamento illecito di minore ovvero l'avvio di minore all'estero a scopo di affidamento. Particolare attenzione è dedicata, altresì, allo svolgimento non autorizzato di pratiche di adozione internazionale.
Bertolino, M., Tutela penale della famiglia adottiva, in Bertolino, M. (ed.), Reati contro la famiglia, Giappichelli Editore, TORINO -- ITA 2022: <<TRATTATO TEORICO-PRATICO DIRITTO PENALE>>, XV 285- 310 [http://hdl.handle.net/10807/205539]
Tutela penale della famiglia adottiva
Bertolino, Marta
2022
Abstract
Fra i moelli familiari quello della famiglia adottiva è andato assumendo nel tempo sempre maggiore rilevanza, alla luce dei principi costituzionali. In particolare, l'art. 30 Cost. sancisce il diritto del minore ad essere educato nell'ambito della famiglia di origine e l'impegno dello Stato a provvedere in caso di incapacità dei genitori a che siano assolti i loro compiti. Sulla base di questi principi, è sancito il diritto del minore ad una famiglia, interesse superiore che può essere garantito anche attraverso l'adozione, purché realizzata secondo le forme e le modalità stabilite dalla legge. La tutela penale della famiglia adottiva trova il proprio fondamento nella legge 4 marzo 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149. Sono oggetto di analisi, in particolare, le fattispecie omissive quali l'omessa relazione sulle condizioni di minori in stato di abbandono, nonché le fattispecie commissive, quali l'affidamento illecito di minore ovvero l'avvio di minore all'estero a scopo di affidamento. Particolare attenzione è dedicata, altresì, allo svolgimento non autorizzato di pratiche di adozione internazionale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.