Per alcune figure di reato (delitti contro la personalità dello Stato, contro l’amministrazione della giustizia e contro il patrimonio) il codice penale del 1930 ha introdotto cause di non punibilità speciali, discipline favorevoli applicabili all’autore di reato che abbia commesso il fatto nei confronti di un prossimo congiunto. Lo scritto analizza il fondamento giustificativo di queste regolamentazioni, evidenziando la rilevanza attribuita dal legislatore alle relazioni familiari. A seguito dell’emanazione della Costituzione italiana del 1948, della riforma del diritto di famiglia e di nuovi interventi legislativi, la disciplina in materia è stata adattata allo scopo di offrire riconoscimento a nuove forme di famiglia. Nuovi modelli familiari e mutamenti sociali e culturali intervenuti negli ultimi decenni sollecitano riflessioni circa la ragionevolezza delle disposizioni codicistiche e circa la loro attitudine ad offrire un’adeguata tutela alla persona, come singolo e nell’ambito di relazioni personali significative. A questo proposito, un contributo importante è stato offerto dalle sentenze della Corte costituzionale e dall’attività interpretativa dei giudici penali, nel contesto di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle discipline penali favorevoli.
Ferla, L., Cause "familiari" di non punibilità, in Bertolino Mart, B. M. (ed.), Reati contro la famiglia, Giappichelli Editore, TORINO -- ITA 2022: <<TRATTATO TEORICO-PRATICO DIRITTO PENALE>>, 311- 342 [http://hdl.handle.net/10807/205121]
Cause "familiari" di non punibilità
Ferla, Lara
2022
Abstract
Per alcune figure di reato (delitti contro la personalità dello Stato, contro l’amministrazione della giustizia e contro il patrimonio) il codice penale del 1930 ha introdotto cause di non punibilità speciali, discipline favorevoli applicabili all’autore di reato che abbia commesso il fatto nei confronti di un prossimo congiunto. Lo scritto analizza il fondamento giustificativo di queste regolamentazioni, evidenziando la rilevanza attribuita dal legislatore alle relazioni familiari. A seguito dell’emanazione della Costituzione italiana del 1948, della riforma del diritto di famiglia e di nuovi interventi legislativi, la disciplina in materia è stata adattata allo scopo di offrire riconoscimento a nuove forme di famiglia. Nuovi modelli familiari e mutamenti sociali e culturali intervenuti negli ultimi decenni sollecitano riflessioni circa la ragionevolezza delle disposizioni codicistiche e circa la loro attitudine ad offrire un’adeguata tutela alla persona, come singolo e nell’ambito di relazioni personali significative. A questo proposito, un contributo importante è stato offerto dalle sentenze della Corte costituzionale e dall’attività interpretativa dei giudici penali, nel contesto di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle discipline penali favorevoli.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.