Il contributo indaga il rapporto tra auto-normazione e responsabilità da reato delle persone giuridiche. In un’ottica de iure condendo, una possibile risposta all’automatismo con cui una parte della giurisprudenza ha spesso ravvisato nel ricorrere del reato-presupposto un indice di non idoneità delle misure attuate è da ricercarsi, valorizzando la cooperazione pubblico-privata nel governo dei rischi della modernità: (i) da un lato – e portando a ulteriore sviluppo alcune tendenze già emerse nella prassi – in una maggiore positivizzazione delle cautele, che sia in grado di meglio orientare l’«agire» delle imprese, da demandare a «corpi intermedi» quali le associazioni di categoria o le autorità amministrative indipendenti (la settorialità delle une e delle altre non costituirebbe un minus ma contribuirebbe a delineare quella differenzierte Maßfigur necessaria per il giudizio di colpa, una sorta di figura-modello organizzativa differenziata per settori); (ii) dall’altro, in una più puntuale specificazione in sede legislativa, tramite un emendamento degli articoli 6 e 7 del d. lgs. 231 o con la costruzione di una norma ad hoc, dei contenuti minimi del modello, che riconduca a uniformità le direttrici della compliance. Il contributo compie altresì un riferimento alla possibilità di una fattispecie normativamente svincolata dal fatto della persona fisica (un illecito omissivo proprio che sanzioni l’inosservanza del dovere di auto-organizzarsi, in modo analogo al sistema anglosassone del già citato Bribery Act e del Corporate Manslaughter anc Corporate Homicide Act): un modello, cioè, autonomistico e non personalisticamente mediato, di responsabilità autenticamente originaria e per fatto proprio dell’ente.
Greco, E., Dal venire meno del «monismo» giuridico alla legittimazione del fenomeno auto-normativo. Il self-regulatory model nel sistema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, in Antonio Gullo, V. M. T. R. (ed.), I nuovi volti del sistema penale fra cooperazione pubblico-privato e meccanismi di integrazione fra hard law e soft law (Atti del X corso di Formazione interdottorale di Diritto e Procedura Penale “Giuliano Vassalli” per Dottorandi e Dottori di ricerca - VIII convegno sezione giovani penalisti AIDP), Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2021: <<GIUSTIZIA PENALE IN CAMMINO. STUDI E RICERCHE>>, 163- 184 [http://hdl.handle.net/10807/203896]
Dal venire meno del «monismo» giuridico alla legittimazione del fenomeno auto-normativo. Il self-regulatory model nel sistema di responsabilità da reato delle persone giuridiche
Greco, Eliana
2021
Abstract
Il contributo indaga il rapporto tra auto-normazione e responsabilità da reato delle persone giuridiche. In un’ottica de iure condendo, una possibile risposta all’automatismo con cui una parte della giurisprudenza ha spesso ravvisato nel ricorrere del reato-presupposto un indice di non idoneità delle misure attuate è da ricercarsi, valorizzando la cooperazione pubblico-privata nel governo dei rischi della modernità: (i) da un lato – e portando a ulteriore sviluppo alcune tendenze già emerse nella prassi – in una maggiore positivizzazione delle cautele, che sia in grado di meglio orientare l’«agire» delle imprese, da demandare a «corpi intermedi» quali le associazioni di categoria o le autorità amministrative indipendenti (la settorialità delle une e delle altre non costituirebbe un minus ma contribuirebbe a delineare quella differenzierte Maßfigur necessaria per il giudizio di colpa, una sorta di figura-modello organizzativa differenziata per settori); (ii) dall’altro, in una più puntuale specificazione in sede legislativa, tramite un emendamento degli articoli 6 e 7 del d. lgs. 231 o con la costruzione di una norma ad hoc, dei contenuti minimi del modello, che riconduca a uniformità le direttrici della compliance. Il contributo compie altresì un riferimento alla possibilità di una fattispecie normativamente svincolata dal fatto della persona fisica (un illecito omissivo proprio che sanzioni l’inosservanza del dovere di auto-organizzarsi, in modo analogo al sistema anglosassone del già citato Bribery Act e del Corporate Manslaughter anc Corporate Homicide Act): un modello, cioè, autonomistico e non personalisticamente mediato, di responsabilità autenticamente originaria e per fatto proprio dell’ente.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.