Secondo la Corte dei conti, sez. Molise, non è precluso agli enti locali erogare contributi ad associazioni di cittadini per lo svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative: infatti, in forza della nuova formulazione dell’art. 118 Cost. la promozione, il sostegno e l'incentivazione di tali attività rientrano sicuramente fra le finalità istituzionali degli enti locali (fattispecie relativa al contributo erogato da un Comune a favore di una associazione presieduta dal fratello di un assessore, senza che questi si fosse astenuto nella votazione relativa alla delibera di erogazione del contributo medesimo).
Cerbo, P., Benefici pubblici a enti non lucrativi e sussidiarietà , 2007, URL: http://www.labsus.org/index.php?option=com_content&task=view&id=195&Itemid=82 [http://hdl.handle.net/10807/17503]
Benefici pubblici a enti non lucrativi e sussidiarietà
Cerbo, Pasquale
2007
Abstract
Secondo la Corte dei conti, sez. Molise, non è precluso agli enti locali erogare contributi ad associazioni di cittadini per lo svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative: infatti, in forza della nuova formulazione dell’art. 118 Cost. la promozione, il sostegno e l'incentivazione di tali attività rientrano sicuramente fra le finalità istituzionali degli enti locali (fattispecie relativa al contributo erogato da un Comune a favore di una associazione presieduta dal fratello di un assessore, senza che questi si fosse astenuto nella votazione relativa alla delibera di erogazione del contributo medesimo).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.