Il provvedimento in commento ripropone il tema degli obblighi di informazione, a carico dell’intermediario, in favore del cliente non qualificato nella prestazione di servizi di investimento a carattere esecutivo. Più in particolare sono due i profili di rilievo: l’informazione che precede l’erogazione del servizio di investimento e l’informazione successiva, in executivis, specie in presenza di perdite consistenti. Commentando la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione Civile, Sez. I, 31 agosto 2016, n. 17440, il contributo discute in particolare il tema con riguardo agli strumenti finanziari derivati con effetto leva.
Grossule, E., L’investimento speculativo in strumenti derivati: obblighi di informazioni ed «effetto leva» , 2016, URL: https://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/grossule_e._linvestimento_speculativo_in_strumenti_derivati_obblighi_di_informazioni_ed_effetto_leva_2016_0.pdf [http://hdl.handle.net/10807/155081]
L’investimento speculativo in strumenti derivati: obblighi di informazioni ed «effetto leva»
Grossule, Edoardo
2016
Abstract
Il provvedimento in commento ripropone il tema degli obblighi di informazione, a carico dell’intermediario, in favore del cliente non qualificato nella prestazione di servizi di investimento a carattere esecutivo. Più in particolare sono due i profili di rilievo: l’informazione che precede l’erogazione del servizio di investimento e l’informazione successiva, in executivis, specie in presenza di perdite consistenti. Commentando la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione Civile, Sez. I, 31 agosto 2016, n. 17440, il contributo discute in particolare il tema con riguardo agli strumenti finanziari derivati con effetto leva.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.