Seguire il lavoro di Roberto Bin mi ha sempre aiutato ad aprire la mente: a idee e autori (per me) nuovi; a problemi talora tanto avvolgenti, da essere difficili da afferrare, senza un aiuto teorico iniziale; a soluzioni, o anche solo strumenti per ragionare, sempre costruttivi, pure quando esposti in modo icastico, spiazzante, provocatorio. Tra le idee con le quali, così, sono venuto a contatto, ce ne sono un paio tipiche di un certo indirizzo statunitense, portato avanti in anni recenti soprattutto da Cass R. Sunstein. Si tratta degli accordi non completamente teorizzati (incompletely theorized agreements) e del minimalismo come stile e atteggiamento opportuno per il giudice costituzionale. Il primo concetto è una premessa del secondo. Insieme, suggeriscono una concezione della Costituzione e del ruolo che spetta al giudice nell’applicazione di essa. Ruolo che dovrebbe essere contraddistinto da prudenza e modestia («discrezione», nel senso in cui la parola è usata qui nel titolo) tanto maggiori, quanto più ampia è la discrezionalità del giudice medesimo («discrezione», nel senso in cui la parola è usata nel titolo di un volume del Nostro). Mentre risalivo alle fonti di questi concetti (§ 3), ho continuato a studiarli attraverso le pagine di Roberto (§ 2). Sono arrivato a chiedermi se si possa proseguire verso ricerche più strutturate su questi temi (§ 4).
Massa, M., Discrezionalità e discrezione del giudice. Verso uno studio del minimalismo nella giustizia costituzionale, in Bergonzini, C., Cossiri, A., Di Cosimo, G., Guazzarotti, A., Mainardis, C. (ed.), Scritti per Roberto Bin, Giappichelli Editore, Torino 2019: 524- 535 [http://hdl.handle.net/10807/146619]
Discrezionalità e discrezione del giudice. Verso uno studio del minimalismo nella giustizia costituzionale
Massa, Michele
2019
Abstract
Seguire il lavoro di Roberto Bin mi ha sempre aiutato ad aprire la mente: a idee e autori (per me) nuovi; a problemi talora tanto avvolgenti, da essere difficili da afferrare, senza un aiuto teorico iniziale; a soluzioni, o anche solo strumenti per ragionare, sempre costruttivi, pure quando esposti in modo icastico, spiazzante, provocatorio. Tra le idee con le quali, così, sono venuto a contatto, ce ne sono un paio tipiche di un certo indirizzo statunitense, portato avanti in anni recenti soprattutto da Cass R. Sunstein. Si tratta degli accordi non completamente teorizzati (incompletely theorized agreements) e del minimalismo come stile e atteggiamento opportuno per il giudice costituzionale. Il primo concetto è una premessa del secondo. Insieme, suggeriscono una concezione della Costituzione e del ruolo che spetta al giudice nell’applicazione di essa. Ruolo che dovrebbe essere contraddistinto da prudenza e modestia («discrezione», nel senso in cui la parola è usata qui nel titolo) tanto maggiori, quanto più ampia è la discrezionalità del giudice medesimo («discrezione», nel senso in cui la parola è usata nel titolo di un volume del Nostro). Mentre risalivo alle fonti di questi concetti (§ 3), ho continuato a studiarli attraverso le pagine di Roberto (§ 2). Sono arrivato a chiedermi se si possa proseguire verso ricerche più strutturate su questi temi (§ 4).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.