Dopo la sicurezza sul lavoro e la sicurezza sulla strada, anche il terzo grande recipiente della colpa penale – la malpractice medica – è stato riconfigurato dal legislatore all’insegna della ‘sicurezza’ delle cure, quale “parte costitutiva del diritto alla salute”, da perseguire “nell’interesse dell’individuo e della collettività” (art. 1 L. 24/2017). Se è apprezzabile l’attenzione posta sulla gestione del rischio clinico e su un approccio organizzativo all’errore in sanità, retto principalmente da circolazione di dati, buone pratiche e just culture, deve far riflettere il cambiamento di obiettivo: volendo servirsi di una concettualizzazione civilistica ormai logora, l’accento vien posto più sull’obbligazione di mezzi del rendere le cure sicure che sull’obbligazione di risultato del conseguire la salute del paziente. La svolta contiene in sé un ripiegamento metateorico già presente nel D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, dove alla fede positivistica nelle capacità della scienza e della tecnica di azzerare i rischi di malattie e morte dei lavoratori, si è sostituita una professione di realismo che ammette l’esistenza di rischi mai eliminabili, ma suscettibili di essere contenuti, e che riconosce come il miglioramento delle condizioni di salute del paziente non possa traguardarsi se non attraverso un passaggio precedente, consistente nel mettere in sicurezza le cure che gli vengono prestate. Lungi dall’essere il frutto di un ‘pensiero debole’, lo spazio occupato dalla sicurezza delle cure spiega perché, nell’economia del provvedimento legislativo, le disposizioni di rilievo penale – che certo non rappresentano il fulcro della riforma – siano state calibrate in base al nuovo valore, esprimendo sensibili variazioni rispetto agli assetti definiti dal D.L. 158/2012, il c.d. decreto Balduzzi; e ciò sebbene tali variazioni si siano manifestate per il tramite di una tecnica normativa scadente e lacunosa, che ha determinato, come immediata conseguenza, l’espansione di un diritto di marca giurisprudenziale, con l’intervento, dopo pochi mesi dall’entrata in vigore della legge, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Forti, G., Caputo, M., La responsabilità penale degli esercenti le professioni sanitarie dopo la L. n. 24/2017 e i primi consuntivi giurisprudenziali, in Domenico Arduini - Antonio Oliv, D. A. -. A. O. (ed.), Diritto e difesa in ostetricia e ginecologia, CIC Edizioni Internazionali, Roma 2019: 209- 222 [http://hdl.handle.net/10807/133371]

La responsabilità penale degli esercenti le professioni sanitarie dopo la L. n. 24/2017 e i primi consuntivi giurisprudenziali

Forti, Gabrio
Co-primo
;
Caputo, Matteo
Co-primo
2019

Abstract

Dopo la sicurezza sul lavoro e la sicurezza sulla strada, anche il terzo grande recipiente della colpa penale – la malpractice medica – è stato riconfigurato dal legislatore all’insegna della ‘sicurezza’ delle cure, quale “parte costitutiva del diritto alla salute”, da perseguire “nell’interesse dell’individuo e della collettività” (art. 1 L. 24/2017). Se è apprezzabile l’attenzione posta sulla gestione del rischio clinico e su un approccio organizzativo all’errore in sanità, retto principalmente da circolazione di dati, buone pratiche e just culture, deve far riflettere il cambiamento di obiettivo: volendo servirsi di una concettualizzazione civilistica ormai logora, l’accento vien posto più sull’obbligazione di mezzi del rendere le cure sicure che sull’obbligazione di risultato del conseguire la salute del paziente. La svolta contiene in sé un ripiegamento metateorico già presente nel D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, dove alla fede positivistica nelle capacità della scienza e della tecnica di azzerare i rischi di malattie e morte dei lavoratori, si è sostituita una professione di realismo che ammette l’esistenza di rischi mai eliminabili, ma suscettibili di essere contenuti, e che riconosce come il miglioramento delle condizioni di salute del paziente non possa traguardarsi se non attraverso un passaggio precedente, consistente nel mettere in sicurezza le cure che gli vengono prestate. Lungi dall’essere il frutto di un ‘pensiero debole’, lo spazio occupato dalla sicurezza delle cure spiega perché, nell’economia del provvedimento legislativo, le disposizioni di rilievo penale – che certo non rappresentano il fulcro della riforma – siano state calibrate in base al nuovo valore, esprimendo sensibili variazioni rispetto agli assetti definiti dal D.L. 158/2012, il c.d. decreto Balduzzi; e ciò sebbene tali variazioni si siano manifestate per il tramite di una tecnica normativa scadente e lacunosa, che ha determinato, come immediata conseguenza, l’espansione di un diritto di marca giurisprudenziale, con l’intervento, dopo pochi mesi dall’entrata in vigore della legge, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
2019
Italiano
Diritto e difesa in ostetricia e ginecologia
978-88-9389-023-6
CIC Edizioni Internazionali
Forti, G., Caputo, M., La responsabilità penale degli esercenti le professioni sanitarie dopo la L. n. 24/2017 e i primi consuntivi giurisprudenziali, in Domenico Arduini - Antonio Oliv, D. A. -. A. O. (ed.), Diritto e difesa in ostetricia e ginecologia, CIC Edizioni Internazionali, Roma 2019: 209- 222 [http://hdl.handle.net/10807/133371]
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