La polarità segno-simbolo connota molti profili della concettualizzazione in chiave moderna del giuridico. L’inaugurarsi di tale coppia concettuale può farsi risalire, in buona parte, alla prospettiva hobbesiana, peraltro facendo segnare anche significativi momenti di coesistenza-sovrapposizione tra le due dimensioni. In prima approssimazione sul piano semiotico il binomio segno-simbolo, quantomeno in alcuni momenti del suo costituirsi in ambito moderno si può riesprimere utilizzando rispettivamente i concetti di unilateralità codico/indicale e di complessità cognitiva (o a portata epistemica) Con la prima espressione si intende segnalare il costitutivo articolarsi della nozione di “segno” all’interno di un codice (o sistema di segni), nonché la sua funzione essenzialmente referenziale-indicale (o lato sensu denotativa: in relazione, cioè, a un significato e non come rapporto diretto segno-realtà), laddove il concetto di “simbolo” mostra una natura semioticamente più articolata: in qualche misura esso rinvia a un intero e ha la pretesa di costituire, anche nelle sue molteplici proiezioni iconiche, un autonomo canale epistemico-cognitivo. È il caso peraltro di sottolineare come tale impostazione viene qui prospettata come mera ipotesi di lavoro e, quindi, come possibile strumento concettuale in ordine all’analisi di seguito proposta. In altre parole a essa non si conferisce alcuna portata assoluta né, quindi, si esclude che vi possano essere altre interpretazioni o riletture del binomio segno-simbolo. In questa direzione l’idea di fondo intorno alla quale ruota il contributo: segno e simbolo operano entrambi all’interno del diritto, assolvendo a due funzioni distinte ma complementari nonché rispondenti a livelli epistemici differenti benché intrecciati. Più precisamente la dimensione “segnica” attiene tendenzialmente alla sfera definibile come denotativo-espressiva e intrasistemica (la sintassi interna a un assetto politico-giuridico), mentre la sfera simbolica riveste una funzione fondativo-legittimante e, in questo senso, extrasistemica (quanto appare ascrivibile alla semantica di un mo-dello socio-giuridico quale emerge in particolare nelle transizioni storico-epocali).
Bombelli, G., Segno, simbolo, diritto: tra semiotica e semantica. Argomenti per un’ipotesi di lavoro, in Manzin, M., Puppo, F., Tomasi, S. (ed.), Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 3Multimodal Argumentation, Pluralism and Images in Law, Università degli Studi di Trento, Trento 2018: <<QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA>>, 36 5- 65 [http://hdl.handle.net/10807/132463]
Segno, simbolo, diritto: tra semiotica e semantica. Argomenti per un’ipotesi di lavoro
Bombelli, Giovanni
2018
Abstract
La polarità segno-simbolo connota molti profili della concettualizzazione in chiave moderna del giuridico. L’inaugurarsi di tale coppia concettuale può farsi risalire, in buona parte, alla prospettiva hobbesiana, peraltro facendo segnare anche significativi momenti di coesistenza-sovrapposizione tra le due dimensioni. In prima approssimazione sul piano semiotico il binomio segno-simbolo, quantomeno in alcuni momenti del suo costituirsi in ambito moderno si può riesprimere utilizzando rispettivamente i concetti di unilateralità codico/indicale e di complessità cognitiva (o a portata epistemica) Con la prima espressione si intende segnalare il costitutivo articolarsi della nozione di “segno” all’interno di un codice (o sistema di segni), nonché la sua funzione essenzialmente referenziale-indicale (o lato sensu denotativa: in relazione, cioè, a un significato e non come rapporto diretto segno-realtà), laddove il concetto di “simbolo” mostra una natura semioticamente più articolata: in qualche misura esso rinvia a un intero e ha la pretesa di costituire, anche nelle sue molteplici proiezioni iconiche, un autonomo canale epistemico-cognitivo. È il caso peraltro di sottolineare come tale impostazione viene qui prospettata come mera ipotesi di lavoro e, quindi, come possibile strumento concettuale in ordine all’analisi di seguito proposta. In altre parole a essa non si conferisce alcuna portata assoluta né, quindi, si esclude che vi possano essere altre interpretazioni o riletture del binomio segno-simbolo. In questa direzione l’idea di fondo intorno alla quale ruota il contributo: segno e simbolo operano entrambi all’interno del diritto, assolvendo a due funzioni distinte ma complementari nonché rispondenti a livelli epistemici differenti benché intrecciati. Più precisamente la dimensione “segnica” attiene tendenzialmente alla sfera definibile come denotativo-espressiva e intrasistemica (la sintassi interna a un assetto politico-giuridico), mentre la sfera simbolica riveste una funzione fondativo-legittimante e, in questo senso, extrasistemica (quanto appare ascrivibile alla semantica di un mo-dello socio-giuridico quale emerge in particolare nelle transizioni storico-epocali).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.