Recensione sul libretto di Gustavo Zagrebelsky, "Fondata sul lavoro. La solitudine dell’articolo 1" (Einaudi, 2013). L'autore critica i recenti sviluppi delle relazioni industriali, in particolare i contratti collettivi per gli stabilimenti Fiat non sottoscritti dalla Fiom-Cgil, sostenendone l'incompatibilità con gli orientamenti costituzionali in materia anche a causa del dissenso di questa organizzazione. Questa impostazione, dopo la pubbicazione del libro, sarà fatta propria dalla Corte costituzionale. La posizione di Zagrebelsky appare però criticabile non solo sul piano della dogmatica giuridica, ma anche nella ricostruzione storica, quando afferma che la Costituzione avrebbe imposto l'unità sindacale o almeno l'unitarietà della rappresentanza, la cui assenza sarebbe stata surrogata da un'unità d'azione di fatto. Unità che però, nei fatti, non si riscontra per lunghi periodi e che comunque, quand'anche ci fosse stata, come mero fatto non sarebbe valsa a vanificare il principio costituzionale di libertà sindacale (articolo 39, primo comma), rispetto alla quale l'unità della rappresentanza fra le organizzazioni registrate è una possibilità che la Costituzione ammette come unica eccezione, possibile ma non necessaria (art. 39, secondo comma, primo periodo) e, alla prova dei fatti della storia, non opportuna.
Graziani, G., La Costituzione e la buona compagnia dell’articolo 1, recensione a "Zagrebelsky, G., Fondata sul lavoro. La solitudine dell’articolo 1, Einaudi, Torino 2013", in Graziani, G., La natura precaria della libertà sindacale, Bonomo, Bologna 2019: 259-270 [http://hdl.handle.net/10807/130342]
La Costituzione e la buona compagnia dell’articolo 1
Graziani, Giovanni
2019
Abstract
Recensione sul libretto di Gustavo Zagrebelsky, "Fondata sul lavoro. La solitudine dell’articolo 1" (Einaudi, 2013). L'autore critica i recenti sviluppi delle relazioni industriali, in particolare i contratti collettivi per gli stabilimenti Fiat non sottoscritti dalla Fiom-Cgil, sostenendone l'incompatibilità con gli orientamenti costituzionali in materia anche a causa del dissenso di questa organizzazione. Questa impostazione, dopo la pubbicazione del libro, sarà fatta propria dalla Corte costituzionale. La posizione di Zagrebelsky appare però criticabile non solo sul piano della dogmatica giuridica, ma anche nella ricostruzione storica, quando afferma che la Costituzione avrebbe imposto l'unità sindacale o almeno l'unitarietà della rappresentanza, la cui assenza sarebbe stata surrogata da un'unità d'azione di fatto. Unità che però, nei fatti, non si riscontra per lunghi periodi e che comunque, quand'anche ci fosse stata, come mero fatto non sarebbe valsa a vanificare il principio costituzionale di libertà sindacale (articolo 39, primo comma), rispetto alla quale l'unità della rappresentanza fra le organizzazioni registrate è una possibilità che la Costituzione ammette come unica eccezione, possibile ma non necessaria (art. 39, secondo comma, primo periodo) e, alla prova dei fatti della storia, non opportuna.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.