Il contributo affronta – alla luce della pronuncia di Cassazione 12 luglio 2016, n. 14188 – il tema della natura della responsabilità precontrattuale. Dopo aver richiamato le proposte qualificatorie disponibili in giurisprudenza, orientata in maniera pressoché granitica ad identificare la culpa in contrahendo come responsabilità di tipo aquiliano, e in dottrina, invece fortemente critica, seppur con diversità di sfumature, nei confronti della tesi curiale, gli Autori vagliano la candidatura dell’art. 1218 c.c. a divenire norma di generale applicazione per tutti i casi in cui è dato riscontrare una relazione preesistente tra danneggiante e danneggiato, sia essa già un contratto oppure un “contatto sociale qualificato” rilevante come “altro atto o fatto idoneo” a produrre obbligazioni; con la consapevolezza, tuttavia, che la fattispecie dell’art. 1337 c.c. configura una relazione giuridicamente rilevante ex se e dunque ben più di un “contatto”. Il contributo esamina poi la prospettiva della responsabilità sanitaria, a seguito della legge 8 marzo 2017, n. 24, e infine il profilo del danno precontrattuale risarcibile.
D'Adda, A., Ferrari, C., Sulla natura della responsabilità precontrattuale, in Carlo Granell, C. G. (ed.), I nuovi orientamenti della cassazione civile, Giuffrè Editore, Milano 2017: 299- 311 [http://hdl.handle.net/10807/120620]
Sulla natura della responsabilità precontrattuale
D'Adda, Alessandro;Ferrari, Camilla
2017
Abstract
Il contributo affronta – alla luce della pronuncia di Cassazione 12 luglio 2016, n. 14188 – il tema della natura della responsabilità precontrattuale. Dopo aver richiamato le proposte qualificatorie disponibili in giurisprudenza, orientata in maniera pressoché granitica ad identificare la culpa in contrahendo come responsabilità di tipo aquiliano, e in dottrina, invece fortemente critica, seppur con diversità di sfumature, nei confronti della tesi curiale, gli Autori vagliano la candidatura dell’art. 1218 c.c. a divenire norma di generale applicazione per tutti i casi in cui è dato riscontrare una relazione preesistente tra danneggiante e danneggiato, sia essa già un contratto oppure un “contatto sociale qualificato” rilevante come “altro atto o fatto idoneo” a produrre obbligazioni; con la consapevolezza, tuttavia, che la fattispecie dell’art. 1337 c.c. configura una relazione giuridicamente rilevante ex se e dunque ben più di un “contatto”. Il contributo esamina poi la prospettiva della responsabilità sanitaria, a seguito della legge 8 marzo 2017, n. 24, e infine il profilo del danno precontrattuale risarcibile.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.