La Dir. CE. 2000/78 determina altresì (art. 4.2) che gli Stati membri possono mantenere nella legislazione nazionale in vigore alla data d’adozione della Direttiva, o anche prevedere in una futura legislazione che riprenda prassi nazionali vigenti alla data d’adozione della Direttiva, disposizioni che contemplino una differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali, nel caso di attività professionali di chiese o di altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali. Tale differenza non costituisce peraltro discriminazione laddove, per la natura di tali attività, o per il contesto in cui sono espletate, la religione o le convinzioni personali rappresentino un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica dell’organizzazione. Tale differenza di trattamento si applica alla luce delle disposizioni e dei principi costituzionali degli Stati membri, nonché dei principi generali del diritto dell’Unione, e non può giustificare una discriminazione basata su altri motivi.

Bettetini, A., Il principio di non discriminazione e la libertà religiosa nei rapporti di lavoro: il difficile bilanciamento tra esigenze del singolo ed esigenze della confessione religiosa,, in Paulo Pulido Adragãoanabela Costa Leãotiago Azevedo Ramalh, P. P. A. C. L. A. R. (ed.), Atti convegno, FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DO PORTO, Porto 2017: 38- 48 [http://hdl.handle.net/10807/118438]

Il principio di non discriminazione e la libertà religiosa nei rapporti di lavoro: il difficile bilanciamento tra esigenze del singolo ed esigenze della confessione religiosa,

Bettetini, Andrea
Primo
2017

Abstract

La Dir. CE. 2000/78 determina altresì (art. 4.2) che gli Stati membri possono mantenere nella legislazione nazionale in vigore alla data d’adozione della Direttiva, o anche prevedere in una futura legislazione che riprenda prassi nazionali vigenti alla data d’adozione della Direttiva, disposizioni che contemplino una differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali, nel caso di attività professionali di chiese o di altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali. Tale differenza non costituisce peraltro discriminazione laddove, per la natura di tali attività, o per il contesto in cui sono espletate, la religione o le convinzioni personali rappresentino un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica dell’organizzazione. Tale differenza di trattamento si applica alla luce delle disposizioni e dei principi costituzionali degli Stati membri, nonché dei principi generali del diritto dell’Unione, e non può giustificare una discriminazione basata su altri motivi.
2017
Italiano
Atti convegno
978-989-746-139-2
FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DO PORTO
Bettetini, A., Il principio di non discriminazione e la libertà religiosa nei rapporti di lavoro: il difficile bilanciamento tra esigenze del singolo ed esigenze della confessione religiosa,, in Paulo Pulido Adragãoanabela Costa Leãotiago Azevedo Ramalh, P. P. A. C. L. A. R. (ed.), Atti convegno, FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DO PORTO, Porto 2017: 38- 48 [http://hdl.handle.net/10807/118438]
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