This thesis provides an analysis of the pertinent aspects of the liability of corporate directors for breach of their fiduciary duties in case of collegial functioning of an Italian s.p.a.'s board of directors. The liability of the directors must be determined on an individual basis and whether they are exculpated from liability for a breach of their duties can vary for each director based on his specialized skills and on the role he plays in the board (independent director, president, member of a committee), regardless of the entering of the dissent from the board's action into the corporate records. The liability is joint and several where two or more directors jointly participate in the same breach of a fiduciary duty with a right of contribution inter se. The corporation ( S.P.A. ) may waive to the protection secured by the joint and several liability rule either (i) by opting for a proportional liability regime with respect to the directors' liability vis-a-vis the corporation and except for the cases of directors' fraud or gross negligence or (ii) by entering into partial settlements with one director (or more directors) for the portion of the damage attributable to his (or their) personal fault.

La tesi affronta il tema della responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione di s.p.a verso la società per gli inadempimenti dei doveri gestori insiti negli atti o nelle omissioni collegiali. L'accertamento dei presupposti della responsabilità degli amministratori deve avvenire su base individuale con conseguente possibilità di imputazione del danno da risarcire ad alcuni consiglieri e non ad altri, che pure abbiano compartecipato al medesimo inadempimento: il singolo amministratore può infatti essere esonerato da responsabilità mediante la prova della personale immunità da colpa (dimostrando di essere stato diligente alla luce della natura del suo incarico e delle sue specifiche competenze) anche a prescindere dalla manifestazione formale del dissenso ex art. 2392 cc., ult. comma. La solidarietà rappresenta la regola di attuazione dell'obbligazione risarcitoria tra gli amministratori ritenuti corresponsabili in relazione al medesimo fatto dannoso. È possibile tuttavia pervenire ad una graduazione della condanna risarcitoria in virtù dell'eventuale connotazione dolosa dell'inadempimento di un singolo consigliere e dell'applicazione del regime risarcitorio differenziato di cui all'art. 1307 c.c.. La società può inoltre rinunziare alla solidarietà anche ex ante con adozione in via statutaria di un regime di responsabilità parziaria per tutti o alcuni degli amministratori, purchè nei soli rapporti tra società e amministratori e nei limiti di cui all'art. 1229 cc.

Bazzani, M., Imputazione individuale e attuazione solidale della responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione di s.p.a. nei confronti della società, 2008-04-04 [https://hdl.handle.net/10807/286152]

Imputazione individuale e attuazione solidale della responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione di s.p.a. nei confronti della società

Bazzani, Matteo
2008

Abstract

This thesis provides an analysis of the pertinent aspects of the liability of corporate directors for breach of their fiduciary duties in case of collegial functioning of an Italian s.p.a.'s board of directors. The liability of the directors must be determined on an individual basis and whether they are exculpated from liability for a breach of their duties can vary for each director based on his specialized skills and on the role he plays in the board (independent director, president, member of a committee), regardless of the entering of the dissent from the board's action into the corporate records. The liability is joint and several where two or more directors jointly participate in the same breach of a fiduciary duty with a right of contribution inter se. The corporation ( S.P.A. ) may waive to the protection secured by the joint and several liability rule either (i) by opting for a proportional liability regime with respect to the directors' liability vis-a-vis the corporation and except for the cases of directors' fraud or gross negligence or (ii) by entering into partial settlements with one director (or more directors) for the portion of the damage attributable to his (or their) personal fault.
4-apr-2008
XIX
CORSO DI DOTTORATO IN DIRITTO COMMERCIALE INTERNO ED INTERNAZIONALE
La tesi affronta il tema della responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione di s.p.a verso la società per gli inadempimenti dei doveri gestori insiti negli atti o nelle omissioni collegiali. L'accertamento dei presupposti della responsabilità degli amministratori deve avvenire su base individuale con conseguente possibilità di imputazione del danno da risarcire ad alcuni consiglieri e non ad altri, che pure abbiano compartecipato al medesimo inadempimento: il singolo amministratore può infatti essere esonerato da responsabilità mediante la prova della personale immunità da colpa (dimostrando di essere stato diligente alla luce della natura del suo incarico e delle sue specifiche competenze) anche a prescindere dalla manifestazione formale del dissenso ex art. 2392 cc., ult. comma. La solidarietà rappresenta la regola di attuazione dell'obbligazione risarcitoria tra gli amministratori ritenuti corresponsabili in relazione al medesimo fatto dannoso. È possibile tuttavia pervenire ad una graduazione della condanna risarcitoria in virtù dell'eventuale connotazione dolosa dell'inadempimento di un singolo consigliere e dell'applicazione del regime risarcitorio differenziato di cui all'art. 1307 c.c.. La società può inoltre rinunziare alla solidarietà anche ex ante con adozione in via statutaria di un regime di responsabilità parziaria per tutti o alcuni degli amministratori, purchè nei soli rapporti tra società e amministratori e nei limiti di cui all'art. 1229 cc.
PRESTI, GAETANO MARIA GIOVANNI
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