The negotiations for share purchase operations involve several informative issues, giving rise to the practice of conducting detailed due diligence reviews of the so-called target company. Through such activities, the selling shareholder and the potential buyer aim to achieve an in-depth knowledge of the target’s business, in order to make an informed assessment of the operation. The informative flows thus established are not grounded in the provisions of the Italian Civil Code. Article 2422 c.c. grants the shareholder a modest right to information, limited to the inspection of the shareholders’ register and the minutes of the general meetings. Such a right does not allow to obtain information about the business, which is essential to carry out the due diligence and to determine the value of the shares. The purpose of this work is to verify whether the directors are required by law to cooperate with the parties in negotiations, in the context of the transfer of control in unlisted public companies. To this extent, the principles of company law and s.p.a. law suggest a more flexible application of general business judgement standards, rather than a strict rule of conduct. The conclusions reached are then assessed in the field of remedies. In particular, the work addresses the liability for misrepresentations made by the target company’s directors to the parties in negotiations.

Le trattative per la vendita di partecipazioni azionarie pongono numerosi problemi di carattere informativo, da cui trae origine la prassi di svolgere dettagliate due diligence reviews della società le cui azioni sono oggetto di scambio (cd. società bersaglio o target). Mediante tali attività, il socio alienante e il potenziale acquirente intendono conseguire un’approfondita conoscenza degli affari interni della società target, al fine di apprezzare in modo consapevole la convenienza della cessione. I flussi informativi così instaurati non trovano però fondamento nella disciplina codicistica. L’art. 2422 c.c. riserva all’azionista un diritto di informazione di modesto contenuto, circoscritto alla sola ispezione del libro soci e del libro delle adunanze dell’assemblea. Una simile pretesa non consente di ottenere notizie sulla gestione dell’impresa, essenziali per svolgere la due diligence e determinare il valore delle partecipazioni oggetto di cessione. Il presente lavoro si propone di verificare se gli amministratori siano tenuti a collaborare con le parti in trattativa, nell’ambito del trasferimento del controllo in società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. A tal riguardo, il raffronto con i principi del diritto societario e della disciplina azionaria permette di escludere la soluzione di una rigida regola di condotta, in favore di un più flessibile ricorso ai generali canoni di orientamento dell’attività gestoria. Le conclusioni raggiunte sono state poi valutate sul piano dei rimedi, con particolare riferimento alla responsabilità per i danni causati dalle informazioni inesatte comunicate dall’organo amministrativo della società target alle parti in trattativa.

BELLISARIO, MICHELE, IL RUOLO DEGLI AMMINISTRATORI DI S.P.A. NELLA DUE DILIGENCE PER IL TRASFERIMENTO DEL CONTROLLO, REGOLI, DUCCIO, STELLA RICHTER, MARIO, Università Cattolica del Sacro Cuore Milano:Ciclo XXXVI [https://hdl.handle.net/10807/286321]

IL RUOLO DEGLI AMMINISTRATORI DI S.P.A. NELLA DUE DILIGENCE PER IL TRASFERIMENTO DEL CONTROLLO

Bellisario, Michele
2024

Abstract

The negotiations for share purchase operations involve several informative issues, giving rise to the practice of conducting detailed due diligence reviews of the so-called target company. Through such activities, the selling shareholder and the potential buyer aim to achieve an in-depth knowledge of the target’s business, in order to make an informed assessment of the operation. The informative flows thus established are not grounded in the provisions of the Italian Civil Code. Article 2422 c.c. grants the shareholder a modest right to information, limited to the inspection of the shareholders’ register and the minutes of the general meetings. Such a right does not allow to obtain information about the business, which is essential to carry out the due diligence and to determine the value of the shares. The purpose of this work is to verify whether the directors are required by law to cooperate with the parties in negotiations, in the context of the transfer of control in unlisted public companies. To this extent, the principles of company law and s.p.a. law suggest a more flexible application of general business judgement standards, rather than a strict rule of conduct. The conclusions reached are then assessed in the field of remedies. In particular, the work addresses the liability for misrepresentations made by the target company’s directors to the parties in negotiations.
5-giu-2024
XXXVI
CORSO DI DOTTORATO IN IMPRESA, LAVORO, ISTITUZIONI E GIUSTIZIA PENALE
Le trattative per la vendita di partecipazioni azionarie pongono numerosi problemi di carattere informativo, da cui trae origine la prassi di svolgere dettagliate due diligence reviews della società le cui azioni sono oggetto di scambio (cd. società bersaglio o target). Mediante tali attività, il socio alienante e il potenziale acquirente intendono conseguire un’approfondita conoscenza degli affari interni della società target, al fine di apprezzare in modo consapevole la convenienza della cessione. I flussi informativi così instaurati non trovano però fondamento nella disciplina codicistica. L’art. 2422 c.c. riserva all’azionista un diritto di informazione di modesto contenuto, circoscritto alla sola ispezione del libro soci e del libro delle adunanze dell’assemblea. Una simile pretesa non consente di ottenere notizie sulla gestione dell’impresa, essenziali per svolgere la due diligence e determinare il valore delle partecipazioni oggetto di cessione. Il presente lavoro si propone di verificare se gli amministratori siano tenuti a collaborare con le parti in trattativa, nell’ambito del trasferimento del controllo in società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. A tal riguardo, il raffronto con i principi del diritto societario e della disciplina azionaria permette di escludere la soluzione di una rigida regola di condotta, in favore di un più flessibile ricorso ai generali canoni di orientamento dell’attività gestoria. Le conclusioni raggiunte sono state poi valutate sul piano dei rimedi, con particolare riferimento alla responsabilità per i danni causati dalle informazioni inesatte comunicate dall’organo amministrativo della società target alle parti in trattativa.
REGOLI, DUCCIO
STELLA RICHTER, MARIO
BELLISARIO, MICHELE, IL RUOLO DEGLI AMMINISTRATORI DI S.P.A. NELLA DUE DILIGENCE PER IL TRASFERIMENTO DEL CONTROLLO, REGOLI, DUCCIO, STELLA RICHTER, MARIO, Università Cattolica del Sacro Cuore Milano:Ciclo XXXVI [https://hdl.handle.net/10807/286321]
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