In July 2017, the Civil Court of Cassation, Joint Sections issued a judgment opening to the exequatur of punitive damages award rendered by foreign courts. However, the Supreme Court did not limit its attention to the profile of private international law but went so far as to state that «in the current legal system, […] the functions of deterrence and punishment are inherent in the system». This dictum prompted the present research, which has been carried out with reference to the civil law system as a whole (tort law, so-called “relational” liability, and appropriative conflicts of resources in proprietary contexts). The problematic survey and the consequent systematic analysis carried out show that the role of the punitive function in the civil law system is very limited. The traditional civil law institutions appear capable of protecting private interests, thus the lack of compelling reasons to reconfigure them in a punitive sense. The main research results show that: de lege lata, punishment in private law does not rise to a general category; and de lege ferenda, there is no ground to promote a greater scope for it. Nevertheless, they have also outlined the possibility that punitive function plays a heuristic role – modest but not trivial – which may operate both in the negative (i.e., excluding eccentric interpretative outcomes), and in the positive (i.e., posing the question of a possible systematic innovation).

Nel luglio 2017, la Cassazione civile a sezioni unite ha pronunciato una sentenza con cui è stata ammessa la delibabilità delle sentenze straniere di condanna ai punitive damages. La Cassazione non ha, però, limitato la propria attenzione al solo profilo di diritto internazionale privato, ma si è spinta a statuire che «nel vigente ordinamento […] sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile». Tale affermazione ha offerto l’abbrivo alla presente ricerca, che è stata svolta in riferimento al sistema completo del diritto civile (responsabilità civile, responsabilità cosiddetta “relazionale” e conflitti appropriativi di risorse in contesti proprietari). La ricognizione problematica e la conseguente analisi sistematica svolte mostrano che il ruolo della funzione punitiva nel sistema di diritto civile è assai limitato: i tradizionali istituti del diritto civile appaiono idonei a presidiare gli interessi che fanno capo ai privati, di conseguenza mancando cogenti ragioni da porre a fondamento di una operazione di riconfigurazione del loro statuto in senso punitivo. Se gli esiti della ricerca suggeriscono che la sanzione nel diritto civile, de iure condito, non assurge a una categoria generale e, de iure condendo, non è assistita da ragioni che ne impongano una maggiore centralità, nondimeno essi hanno anche delineato la possibilità per la funzione punitiva di assolvere un certo ruolo euristico, modesto ma non banale, e che opera tanto in negativo (cioè nel senso di escludere eccentrici esiti interpretativi), quanto in positivo (cioè nel senso di porre l’opportunità di una innovazione sistematica).

PORTONERA, GIUSEPPE, FUNZIONE PUNITIVA E DIRITTO CIVILE. PROBLEMA E SISTEMA, NICOLUSSI, ANDREA, Università Cattolica del Sacro Cuore Milano:Ciclo XXXIV [https://hdl.handle.net/10807/285922]

FUNZIONE PUNITIVA E DIRITTO CIVILE. PROBLEMA E SISTEMA

Portonera, Giuseppe
2022

Abstract

In July 2017, the Civil Court of Cassation, Joint Sections issued a judgment opening to the exequatur of punitive damages award rendered by foreign courts. However, the Supreme Court did not limit its attention to the profile of private international law but went so far as to state that «in the current legal system, […] the functions of deterrence and punishment are inherent in the system». This dictum prompted the present research, which has been carried out with reference to the civil law system as a whole (tort law, so-called “relational” liability, and appropriative conflicts of resources in proprietary contexts). The problematic survey and the consequent systematic analysis carried out show that the role of the punitive function in the civil law system is very limited. The traditional civil law institutions appear capable of protecting private interests, thus the lack of compelling reasons to reconfigure them in a punitive sense. The main research results show that: de lege lata, punishment in private law does not rise to a general category; and de lege ferenda, there is no ground to promote a greater scope for it. Nevertheless, they have also outlined the possibility that punitive function plays a heuristic role – modest but not trivial – which may operate both in the negative (i.e., excluding eccentric interpretative outcomes), and in the positive (i.e., posing the question of a possible systematic innovation).
6-giu-2022
XXXIV
CORSO DI DOTTORATO IN PERSONA E ORDINAMENTI GIURIDICI
Nel luglio 2017, la Cassazione civile a sezioni unite ha pronunciato una sentenza con cui è stata ammessa la delibabilità delle sentenze straniere di condanna ai punitive damages. La Cassazione non ha, però, limitato la propria attenzione al solo profilo di diritto internazionale privato, ma si è spinta a statuire che «nel vigente ordinamento […] sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile». Tale affermazione ha offerto l’abbrivo alla presente ricerca, che è stata svolta in riferimento al sistema completo del diritto civile (responsabilità civile, responsabilità cosiddetta “relazionale” e conflitti appropriativi di risorse in contesti proprietari). La ricognizione problematica e la conseguente analisi sistematica svolte mostrano che il ruolo della funzione punitiva nel sistema di diritto civile è assai limitato: i tradizionali istituti del diritto civile appaiono idonei a presidiare gli interessi che fanno capo ai privati, di conseguenza mancando cogenti ragioni da porre a fondamento di una operazione di riconfigurazione del loro statuto in senso punitivo. Se gli esiti della ricerca suggeriscono che la sanzione nel diritto civile, de iure condito, non assurge a una categoria generale e, de iure condendo, non è assistita da ragioni che ne impongano una maggiore centralità, nondimeno essi hanno anche delineato la possibilità per la funzione punitiva di assolvere un certo ruolo euristico, modesto ma non banale, e che opera tanto in negativo (cioè nel senso di escludere eccentrici esiti interpretativi), quanto in positivo (cioè nel senso di porre l’opportunità di una innovazione sistematica).
NICOLUSSI, ANDREA
NICOLUSSI, ANDREA
PORTONERA, GIUSEPPE, FUNZIONE PUNITIVA E DIRITTO CIVILE. PROBLEMA E SISTEMA, NICOLUSSI, ANDREA, Università Cattolica del Sacro Cuore Milano:Ciclo XXXIV [https://hdl.handle.net/10807/285922]
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