Viene rimarcata la potenziale pertinenza dei principi che caratterizzano il sistema penale minorile rispetto al sistema penale nel suo complesso: così che il primo può fungere da battistrada per processi di riforma che investano l’intera materia penalistica. In particolare, si considera come ciò sia avvenuto, almeno in parte, attraverso l’istituto della messa alla prova, in quanto segnale di apertura verso una nozione della giustizia penale che concepisca la risposta al reato come un progetto, piuttosto che come un corrispettivo. La prevenzione, si osserva, dipende soprattutto dalla capacità dell’ordinamento giuridico di promuovere scelte libere di adesione ai precetti normativi: e il recupero dell’agente di reato, se ne deduce, contribuisce in maniera decisiva a confermare l’autorevolezza della norma trasgredita, secondo la prospettiva di una prevenzione generale reintegratrice. Nel medesimo senso, si evidenzia come gli strumenti della giustizia riparativa abbiano reso per la prima volta possibile, anteriormente alla condanna, il dialogo con l’autore del fatto illecito: sia in merito alle caratteristiche della risposta sanzionatoria, sia (attraverso la mediazione penale) in merito alla commissione stessa del reato: aspetto, quest’ultimo, di grande importanza anche ai fini del bisogno di pacificazione, rispetto al reato, della persona offesa.

Eusebi, L., Sviluppi normativi per una giustizia riparativa, <<MINORI GIUSTIZIA>>, 2016; (1): 33-40 [http://hdl.handle.net/10807/76415]

Sviluppi normativi per una giustizia riparativa

Eusebi, Luciano
Primo
2016

Abstract

Viene rimarcata la potenziale pertinenza dei principi che caratterizzano il sistema penale minorile rispetto al sistema penale nel suo complesso: così che il primo può fungere da battistrada per processi di riforma che investano l’intera materia penalistica. In particolare, si considera come ciò sia avvenuto, almeno in parte, attraverso l’istituto della messa alla prova, in quanto segnale di apertura verso una nozione della giustizia penale che concepisca la risposta al reato come un progetto, piuttosto che come un corrispettivo. La prevenzione, si osserva, dipende soprattutto dalla capacità dell’ordinamento giuridico di promuovere scelte libere di adesione ai precetti normativi: e il recupero dell’agente di reato, se ne deduce, contribuisce in maniera decisiva a confermare l’autorevolezza della norma trasgredita, secondo la prospettiva di una prevenzione generale reintegratrice. Nel medesimo senso, si evidenzia come gli strumenti della giustizia riparativa abbiano reso per la prima volta possibile, anteriormente alla condanna, il dialogo con l’autore del fatto illecito: sia in merito alle caratteristiche della risposta sanzionatoria, sia (attraverso la mediazione penale) in merito alla commissione stessa del reato: aspetto, quest’ultimo, di grande importanza anche ai fini del bisogno di pacificazione, rispetto al reato, della persona offesa.
2016
Italiano
Eusebi, L., Sviluppi normativi per una giustizia riparativa, <<MINORI GIUSTIZIA>>, 2016; (1): 33-40 [http://hdl.handle.net/10807/76415]
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