La giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione in tema di frodi IVA giungono a differenti conclusioni in relazione alla possibilità di disconoscere il diritto alla detrazione dell’IVA per l’acquirente, soggetto passivo, che partecipi con il proprio acquisto ad un’evasione commessa dal fornitore o da altri soggetti. Se per la Corte di Giustizia è pacificamente necessario valutare la buona fede dell’acquirente, potendo quest’ultimo rispondere della frode di terzi solo se “sapeva o avrebbe dovuto sapere”, la giurisprudenza interna, attribuendo rilevanza all’autonoma categoria delle operazioni soggettivamente inesistenti e affievolendo l’onere probatorio posto a carico dell’amministrazione finanziaria di dimostrare l’assenza di buona fede dell’acquirente, finisce per stravolgere i principi e i criteri interpretativi dei Giudici lussemburghesi. Ne deriva una posizione che rischia di tradursi in una responsabilità oggettiva per l’acquirente e che comporta il pericolo di trattare allo stesso modo situazioni differenti, senza tutelare chi, in buona fede, “non sapeva o non poteva sapere”.

Peruzza, D., L'indetraibilità dell'IVA per l'acquirente che "sapeva o avrebbe dovuto sapere", <<RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO TRIBUTARIO>>, 2014; (luglio): 769-789 [http://hdl.handle.net/10807/68613]

L'indetraibilità dell'IVA per l'acquirente che "sapeva o avrebbe dovuto sapere"

Peruzza, Damiano
2014

Abstract

La giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione in tema di frodi IVA giungono a differenti conclusioni in relazione alla possibilità di disconoscere il diritto alla detrazione dell’IVA per l’acquirente, soggetto passivo, che partecipi con il proprio acquisto ad un’evasione commessa dal fornitore o da altri soggetti. Se per la Corte di Giustizia è pacificamente necessario valutare la buona fede dell’acquirente, potendo quest’ultimo rispondere della frode di terzi solo se “sapeva o avrebbe dovuto sapere”, la giurisprudenza interna, attribuendo rilevanza all’autonoma categoria delle operazioni soggettivamente inesistenti e affievolendo l’onere probatorio posto a carico dell’amministrazione finanziaria di dimostrare l’assenza di buona fede dell’acquirente, finisce per stravolgere i principi e i criteri interpretativi dei Giudici lussemburghesi. Ne deriva una posizione che rischia di tradursi in una responsabilità oggettiva per l’acquirente e che comporta il pericolo di trattare allo stesso modo situazioni differenti, senza tutelare chi, in buona fede, “non sapeva o non poteva sapere”.
2014
Italiano
Peruzza, D., L'indetraibilità dell'IVA per l'acquirente che "sapeva o avrebbe dovuto sapere", <<RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO TRIBUTARIO>>, 2014; (luglio): 769-789 [http://hdl.handle.net/10807/68613]
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