Le Sezioni Unite affrontano l’annoso problema della natura della polizza fideiussoria in materia di appalti, giungendo ad affermare che tale garanzia, in virtù della sua funzione indennitaria, assume i caratteri della garanzia atipica, discostandosi da quelli della fideiussione stricto sensu, per approdare, nel suo exodus, fino alla qualificazione di contratto autonomo di garanzia nel caso in cui, nel testo contrattuale, siano apposte le clausole a prima richiesta e senza eccezioni o un contenuto tale da esprimere analoga volontà. La soluzione offerta dalle Sezioni Unite appare di assoluta novità e rottura rispetto al precedente indirizzo giurisprudenziale, il quale, pur riconoscendo l’atipicità dell’istituto in commento, tendeva a ricondurlo nello schema fideiussorio, operando una sottile distinzione tra le peculiarità di un negozio e lo schema contrattuale, che può dirsi derogato solo quando le norme cardine di esso risultino incompatibili con il dettato applicato dalle parti. L’innovatività della pronuncia appare in tutta la sua dirompenza poiché segue un filone minoritario, che nella giurisprudenza della stessa Corte trovava precedenti in un numero assai ridotto di pronunce. La disciplina codicistica in materia di fideiussione non è applicabile nella fattispecie in questione, risultando derogata dalla volontà delle parti: non trova attuazione, quindi, neppure l’art. 1957 c.c. poiché le vicende afferenti al rapporto base non possono essere opposte dal garante nei confronti del creditore-beneficiario.

Montani, V., Fideiussione e contratto autonomo di garanzia: tertium non datur, <<OBBLIGAZIONI E CONTRATTI>>, 2011; (Febbraio): 98-102 [http://hdl.handle.net/10807/66918]

Fideiussione e contratto autonomo di garanzia: tertium non datur

Montani, Veronica
2011

Abstract

Le Sezioni Unite affrontano l’annoso problema della natura della polizza fideiussoria in materia di appalti, giungendo ad affermare che tale garanzia, in virtù della sua funzione indennitaria, assume i caratteri della garanzia atipica, discostandosi da quelli della fideiussione stricto sensu, per approdare, nel suo exodus, fino alla qualificazione di contratto autonomo di garanzia nel caso in cui, nel testo contrattuale, siano apposte le clausole a prima richiesta e senza eccezioni o un contenuto tale da esprimere analoga volontà. La soluzione offerta dalle Sezioni Unite appare di assoluta novità e rottura rispetto al precedente indirizzo giurisprudenziale, il quale, pur riconoscendo l’atipicità dell’istituto in commento, tendeva a ricondurlo nello schema fideiussorio, operando una sottile distinzione tra le peculiarità di un negozio e lo schema contrattuale, che può dirsi derogato solo quando le norme cardine di esso risultino incompatibili con il dettato applicato dalle parti. L’innovatività della pronuncia appare in tutta la sua dirompenza poiché segue un filone minoritario, che nella giurisprudenza della stessa Corte trovava precedenti in un numero assai ridotto di pronunce. La disciplina codicistica in materia di fideiussione non è applicabile nella fattispecie in questione, risultando derogata dalla volontà delle parti: non trova attuazione, quindi, neppure l’art. 1957 c.c. poiché le vicende afferenti al rapporto base non possono essere opposte dal garante nei confronti del creditore-beneficiario.
2011
Italiano
Montani, V., Fideiussione e contratto autonomo di garanzia: tertium non datur, <<OBBLIGAZIONI E CONTRATTI>>, 2011; (Febbraio): 98-102 [http://hdl.handle.net/10807/66918]
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