Un rapido sguardo alle caratteristiche dello Stato moderno ci consente di mettere in luce come lo scenario attuale sia radicalmente mutato e il declino degli Stati Nazione si collochi entro gli opposti processi di globalizzazione e localismo. In questo senso, il concetto d’identità europea post-nazionale si deve confrontare con entrambi i fenomeni: da una parte, con l’elaborazione di un nuovo stile di governo capace di gestire la complessità, abbandonando – nel processo d’integrazione europea – la logica del pensiero binario noi/altri che ha costituito le basi dell’eurocentrismo, verso un pensiero della differenza che possa essere tradotto in forme più flessibili di cittadinanza; dall’altra, con la ridefinizione, sulla base di nuove categorie concettuali, del contributo che l’Europa può e vuole dare al processo di creazione di un nuovo ordine mondiale. Tali questioni investono indubbiamente anche la dimensione strettamente giuridica lì dove l’estensione dello spazio politico attraverso entità sovranazionali ha condotto ad un’ingente produzione normativa, rafforzata con la definizione giuri- dico-politica di un catalogo di diritti umani che prescindono da riferimenti spazialmente determinati. La transnazionalità dei diritti umani – ribaditi e specificati per l’Europa dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (1950) –, al di là della sovranità giuridica degli stati nazionali, può costituire una chiave di lettura con la quale aprire le porte alla creazione di una società civile europea. Le possibilità di sviluppo di quest’ultima risiedono in una nuova concezione di cittadinanza basata sull’appartenenza alla società civile e alle molteplici comunità locali di cui consta. Ma, in realtà, dietro una facciata apparentemente uniforme di consensi, i problemi relativi ai diritti umani, sia dal punto di vista teorico che della loro applicazione, sono molti e complessi per quanto riguarda la loro universalità sostanziale, ma anche a causa dell’interpretazione del testo della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948) nei decenni successivi. Tali problemi si riflettono in particolar modo nella sfera del diritto penale, il quale costituisce uno degli aspetti sintomatici del multiculturalismo e del difficile rapporto emergente tra il valore della “dignità” e quello della diversità culturale. Lo studio dei rapporti tra diritto penale e radici culturali dell’imputato mette in luce una “babele” di opzioni penali, facendo emergere come la stessa matrice culturale talvolta costituisca un’esimente e, tal altra, un’aggravante. Ne emerge quanto sia controverso il concetto di “dignità”, che è alla base della formulazione dei diritti umani. Il presente contributo, dunque, affronta il tema del rapporto tra i diritti umani e l’istanza della molteplicità etnico-culturale, considerando le risposte tanto del liberalismo quanto del comunitarismo, quali presupposti teorici delle politiche dell’universalità laica e del multiculturalismo, e mettendo in luce la loro intrinseca problematicità. In tale contesto, nel corso del saggio, prendendo in considerazione anche i con- tributi di Taylor (“liberalismo ospitale”) e Kymlicka (“culturalismo liberale”), si arriverà a proporre una terza prospettiva capace di risolvere gli aspetti aporetici del liberalismo e del comunitarismo mettendo in comunicazione le culture e consentendo agli uomini – nonostante siano diversi e in quanto siano diversi – di riconoscersi come tali. Si tratta di un paradigma relazionale che – riconoscendo il dato innegabile dell’alterità nella costituzione dell’io e problematizzando una visione delle culture intese come realtà totalmente unitarie, coerenti e chiuse in se stesse – riconosce il ruolo centrale della riflessività relazionale la quale porta a ricercare le ragioni del bene comune non in funzione delle singole esperienze culturali (prese singolarmente o collettivamente) ma delle loro relazioni intersoggettive. Ne deriva la possibilità di uno spazio pubblico che non elida la diversità culturale (liberalismo) né si limiti a garantire la coesistenza delle diverse culture (comunitarismo) ma sia in grado di farle interagire positivamente in modo da contribuire a forgiare l’idea di un bene che in tanto è comune in quanto è costituito dalla relazionalità intersoggettiva che va al di là delle diversità culturali e che consente, quindi, un dialogo tra esse (beni comuni intesi come beni relazionali).

Cristofari, F., Beni relazionali e multiculturalismo, <<TEORIA E CRITICA DELLA REGOLAZIONE SOCIALE>>, 2014; (Gennaio): 67-104 [http://hdl.handle.net/10807/65648]

Beni relazionali e multiculturalismo

Cristofari, Fabiana
2014

Abstract

Un rapido sguardo alle caratteristiche dello Stato moderno ci consente di mettere in luce come lo scenario attuale sia radicalmente mutato e il declino degli Stati Nazione si collochi entro gli opposti processi di globalizzazione e localismo. In questo senso, il concetto d’identità europea post-nazionale si deve confrontare con entrambi i fenomeni: da una parte, con l’elaborazione di un nuovo stile di governo capace di gestire la complessità, abbandonando – nel processo d’integrazione europea – la logica del pensiero binario noi/altri che ha costituito le basi dell’eurocentrismo, verso un pensiero della differenza che possa essere tradotto in forme più flessibili di cittadinanza; dall’altra, con la ridefinizione, sulla base di nuove categorie concettuali, del contributo che l’Europa può e vuole dare al processo di creazione di un nuovo ordine mondiale. Tali questioni investono indubbiamente anche la dimensione strettamente giuridica lì dove l’estensione dello spazio politico attraverso entità sovranazionali ha condotto ad un’ingente produzione normativa, rafforzata con la definizione giuri- dico-politica di un catalogo di diritti umani che prescindono da riferimenti spazialmente determinati. La transnazionalità dei diritti umani – ribaditi e specificati per l’Europa dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (1950) –, al di là della sovranità giuridica degli stati nazionali, può costituire una chiave di lettura con la quale aprire le porte alla creazione di una società civile europea. Le possibilità di sviluppo di quest’ultima risiedono in una nuova concezione di cittadinanza basata sull’appartenenza alla società civile e alle molteplici comunità locali di cui consta. Ma, in realtà, dietro una facciata apparentemente uniforme di consensi, i problemi relativi ai diritti umani, sia dal punto di vista teorico che della loro applicazione, sono molti e complessi per quanto riguarda la loro universalità sostanziale, ma anche a causa dell’interpretazione del testo della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948) nei decenni successivi. Tali problemi si riflettono in particolar modo nella sfera del diritto penale, il quale costituisce uno degli aspetti sintomatici del multiculturalismo e del difficile rapporto emergente tra il valore della “dignità” e quello della diversità culturale. Lo studio dei rapporti tra diritto penale e radici culturali dell’imputato mette in luce una “babele” di opzioni penali, facendo emergere come la stessa matrice culturale talvolta costituisca un’esimente e, tal altra, un’aggravante. Ne emerge quanto sia controverso il concetto di “dignità”, che è alla base della formulazione dei diritti umani. Il presente contributo, dunque, affronta il tema del rapporto tra i diritti umani e l’istanza della molteplicità etnico-culturale, considerando le risposte tanto del liberalismo quanto del comunitarismo, quali presupposti teorici delle politiche dell’universalità laica e del multiculturalismo, e mettendo in luce la loro intrinseca problematicità. In tale contesto, nel corso del saggio, prendendo in considerazione anche i con- tributi di Taylor (“liberalismo ospitale”) e Kymlicka (“culturalismo liberale”), si arriverà a proporre una terza prospettiva capace di risolvere gli aspetti aporetici del liberalismo e del comunitarismo mettendo in comunicazione le culture e consentendo agli uomini – nonostante siano diversi e in quanto siano diversi – di riconoscersi come tali. Si tratta di un paradigma relazionale che – riconoscendo il dato innegabile dell’alterità nella costituzione dell’io e problematizzando una visione delle culture intese come realtà totalmente unitarie, coerenti e chiuse in se stesse – riconosce il ruolo centrale della riflessività relazionale la quale porta a ricercare le ragioni del bene comune non in funzione delle singole esperienze culturali (prese singolarmente o collettivamente) ma delle loro relazioni intersoggettive. Ne deriva la possibilità di uno spazio pubblico che non elida la diversità culturale (liberalismo) né si limiti a garantire la coesistenza delle diverse culture (comunitarismo) ma sia in grado di farle interagire positivamente in modo da contribuire a forgiare l’idea di un bene che in tanto è comune in quanto è costituito dalla relazionalità intersoggettiva che va al di là delle diversità culturali e che consente, quindi, un dialogo tra esse (beni comuni intesi come beni relazionali).
2014
Italiano
Cristofari, F., Beni relazionali e multiculturalismo, <<TEORIA E CRITICA DELLA REGOLAZIONE SOCIALE>>, 2014; (Gennaio): 67-104 [http://hdl.handle.net/10807/65648]
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