La diffida ad adempiere e la possibilità di recuperare il contratto risolto La questione, che vede divise dottrina e giurisprudenza maggioritarie, verte sul tema della possibilità, per l'intimante di diffida ad adempiere, di rinunciare agli effetti risolutori che si producono, a norma del 3° co. dell'art. 1454 c.c., con l'inutile spirare del termine stabilito dal creditore in diffida. In particolare - mentre a dire della giurisprudenza - gli effetti risolutori conseguenti all'intimazione della diffida restano nella disponibilità del creditore, il quale può dunque sempre rinunciarvi e pretendere l'esecuzione del contratto, la dottrina ritiene, all'opposto, che tale opportunità sia assolutamente preclusa all'intimante, in ossequio al principio della tutela dell'affidamento del contraente inadempiente contro l'arbitrio di volontà e convenienza del creditore. In un obiter dictum, Cass., S.U., 14.1.2009, n. 553 esprime distacco per la posizione giurisprudenziale dominante. Muovendosi in direzione diametralmente opposta, essa accoglie infatti in toto le ragioni della dottrina: come quest'ultima, afferma l'automaticità della risoluzione con lo spirare del termine intimato e la conseguente inammissibilità di una rinuncia all'effetto risolutorio, evidentemente sottratta per legge alla libera disponibilità del creditore.

Frenda, D. M., Diffida ad adempiere: il problema della reversibilità degli effetti risolutori, <<OBBLIGAZIONI E CONTRATTI>>, 2009; (Marzo): 237-243 [http://hdl.handle.net/10807/42416]

Diffida ad adempiere: il problema della reversibilità degli effetti risolutori

Frenda, Daniela Maria
2009

Abstract

La diffida ad adempiere e la possibilità di recuperare il contratto risolto La questione, che vede divise dottrina e giurisprudenza maggioritarie, verte sul tema della possibilità, per l'intimante di diffida ad adempiere, di rinunciare agli effetti risolutori che si producono, a norma del 3° co. dell'art. 1454 c.c., con l'inutile spirare del termine stabilito dal creditore in diffida. In particolare - mentre a dire della giurisprudenza - gli effetti risolutori conseguenti all'intimazione della diffida restano nella disponibilità del creditore, il quale può dunque sempre rinunciarvi e pretendere l'esecuzione del contratto, la dottrina ritiene, all'opposto, che tale opportunità sia assolutamente preclusa all'intimante, in ossequio al principio della tutela dell'affidamento del contraente inadempiente contro l'arbitrio di volontà e convenienza del creditore. In un obiter dictum, Cass., S.U., 14.1.2009, n. 553 esprime distacco per la posizione giurisprudenziale dominante. Muovendosi in direzione diametralmente opposta, essa accoglie infatti in toto le ragioni della dottrina: come quest'ultima, afferma l'automaticità della risoluzione con lo spirare del termine intimato e la conseguente inammissibilità di una rinuncia all'effetto risolutorio, evidentemente sottratta per legge alla libera disponibilità del creditore.
2009
Italiano
Frenda, D. M., Diffida ad adempiere: il problema della reversibilità degli effetti risolutori, <<OBBLIGAZIONI E CONTRATTI>>, 2009; (Marzo): 237-243 [http://hdl.handle.net/10807/42416]
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