La sentenza ex art. 2932 c.c. La sentenza di cui all'art. 2932 c.c. ha natura costitutiva: essa produce, ex nunc, gli effetti del contratto non concluso, quando colui che è obbligato a stipularlo non adempia tale obbligazione. b) Fonti legali dell'obbligo di contrarre Nel novero degli obblighi a contrarre di fonte legale per cui è azionabile il rimedio dell'esecuzione in forma specifica si usa fare rientrare il caso di cui all'art. 849 c.c., il caso della costituzione coattiva di servitù ex art. 1032 c.c. e, infine, l'ipotesi regolata dall'art. 2597 c.c. c) Fonti negoziali dell'obbligo di contrarre Tra gli obblighi di contrarre di fonte negoziale, per i quali può agirsi ex art. 2932 c.c., si indicano tanto quelli unilaterali, come il testamento, quanto quelli bilaterali, primo fra tutti il contratto preliminare, campo di elezione dell'azione di cui all'art. 2932 c.c. Tra i contratti fonte di obblighi ex art. 2932 rientra, poi, il contratto di mandato ad acquistare beni immobili, di cui all'art. 1706, 2° co., c.c.; il pactum fiduciae, da cui nasce l'obbligo per il fiduciario di ritrasferire al fiduciante la cosa da questi acquistata; e, ancora, l'obbligo per una cooperativa di stipulare l'atto di assegnazione in proprietà di una casa al socio, se così risulta dal contratto sociale.

Frenda, D. M., Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, <<OBBLIGAZIONI E CONTRATTI>>, 2008; (Dicembre): 1020-1033 [http://hdl.handle.net/10807/42415]

Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto

Frenda, Daniela Maria
2008

Abstract

La sentenza ex art. 2932 c.c. La sentenza di cui all'art. 2932 c.c. ha natura costitutiva: essa produce, ex nunc, gli effetti del contratto non concluso, quando colui che è obbligato a stipularlo non adempia tale obbligazione. b) Fonti legali dell'obbligo di contrarre Nel novero degli obblighi a contrarre di fonte legale per cui è azionabile il rimedio dell'esecuzione in forma specifica si usa fare rientrare il caso di cui all'art. 849 c.c., il caso della costituzione coattiva di servitù ex art. 1032 c.c. e, infine, l'ipotesi regolata dall'art. 2597 c.c. c) Fonti negoziali dell'obbligo di contrarre Tra gli obblighi di contrarre di fonte negoziale, per i quali può agirsi ex art. 2932 c.c., si indicano tanto quelli unilaterali, come il testamento, quanto quelli bilaterali, primo fra tutti il contratto preliminare, campo di elezione dell'azione di cui all'art. 2932 c.c. Tra i contratti fonte di obblighi ex art. 2932 rientra, poi, il contratto di mandato ad acquistare beni immobili, di cui all'art. 1706, 2° co., c.c.; il pactum fiduciae, da cui nasce l'obbligo per il fiduciario di ritrasferire al fiduciante la cosa da questi acquistata; e, ancora, l'obbligo per una cooperativa di stipulare l'atto di assegnazione in proprietà di una casa al socio, se così risulta dal contratto sociale.
2008
Italiano
Frenda, D. M., Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, <<OBBLIGAZIONI E CONTRATTI>>, 2008; (Dicembre): 1020-1033 [http://hdl.handle.net/10807/42415]
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