Il saggio esamina la responsabilità del prestatore di servizi telematici alla luce del d.lgs. 2003/70. Le fattispecie di esclusione della responsabilità ivi previste sono ricostruite come cause di giustificazione riconducibili al legittimo esercizio del diritto. Ne deriva che il mancato verificarsi di tali scriminanti non determina automaticamente la responsabilità del prestatore di servizi, dovendo invece a tal fine ricorrere tutti gli elementi dell'illecito civile, in applicazione della disciplina generale. In altri casi, peraltro, la ricostruzione della regola speciale d’irresponsabilità come ipotesi di esercizio del diritto consente di ritenere illecita la condotta del prestatore che si configuri come abusiva, in quanto, pur formalmente contenuta entro i limiti posti dalla norma, sia in realtà funzionale a realizzare interessi sostanzialmente diversi da quelli che, secondo la stessa valutazione legislativa, devono ritenersi meritevoli di tutela.

Albanese, A., Trasferimento di dati e responsabilità del prestatore di servizi telematici: dal «diritto secondo» al «diritto primo», in Luigi Carlo Ubertazz, L. C. U. (ed.), AIDA Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo, Giuffrè Editore, Milano 2011: 354- 363 [http://hdl.handle.net/10807/28473]

Trasferimento di dati e responsabilità del prestatore di servizi telematici: dal «diritto secondo» al «diritto primo»

Albanese, Antonio
2011

Abstract

Il saggio esamina la responsabilità del prestatore di servizi telematici alla luce del d.lgs. 2003/70. Le fattispecie di esclusione della responsabilità ivi previste sono ricostruite come cause di giustificazione riconducibili al legittimo esercizio del diritto. Ne deriva che il mancato verificarsi di tali scriminanti non determina automaticamente la responsabilità del prestatore di servizi, dovendo invece a tal fine ricorrere tutti gli elementi dell'illecito civile, in applicazione della disciplina generale. In altri casi, peraltro, la ricostruzione della regola speciale d’irresponsabilità come ipotesi di esercizio del diritto consente di ritenere illecita la condotta del prestatore che si configuri come abusiva, in quanto, pur formalmente contenuta entro i limiti posti dalla norma, sia in realtà funzionale a realizzare interessi sostanzialmente diversi da quelli che, secondo la stessa valutazione legislativa, devono ritenersi meritevoli di tutela.
2011
Italiano
AIDA Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo
88-14-15625-5
Albanese, A., Trasferimento di dati e responsabilità del prestatore di servizi telematici: dal «diritto secondo» al «diritto primo», in Luigi Carlo Ubertazz, L. C. U. (ed.), AIDA Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo, Giuffrè Editore, Milano 2011: 354- 363 [http://hdl.handle.net/10807/28473]
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