Il bilancio d'esercizio è redatto dagli amministratori e deve essere da questi comunicato con la relazione al collegio sindacale almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'assemblea che deve approvarlo. Il bilancio rimane a disposizione dei soci, insieme con la relazione degli amministratori e dei sindaci, durante i 15 giorni che precedono l'assemblea. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dal termine dell'esercizio sociale, salvo il maggior termine (comunque non superiore a 180 giorni) previsto dallo statuto. Entro 30 giorni dall'approvazione il bilancio deve essere poi depositato presso il registro delle imprese. Entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, le società quotate mettono a disposizione del pubblico, nella sede sociale e presso la società di gestione del mercato, la relazione semestrale corredata delle eventuali osservazioni dell'organo di controllo e la relazione contenente il giudizio della società di revisione.

Sottoriva, C., La relazione semestrale nelle modifiche al regolamento Consob n. 11971/99, <<LE SOCIETÀ>>, 2000; (8): 205-220 [http://hdl.handle.net/10807/27966]

La relazione semestrale nelle modifiche al regolamento Consob n. 11971/99

Sottoriva, Claudio
2000

Abstract

Il bilancio d'esercizio è redatto dagli amministratori e deve essere da questi comunicato con la relazione al collegio sindacale almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'assemblea che deve approvarlo. Il bilancio rimane a disposizione dei soci, insieme con la relazione degli amministratori e dei sindaci, durante i 15 giorni che precedono l'assemblea. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dal termine dell'esercizio sociale, salvo il maggior termine (comunque non superiore a 180 giorni) previsto dallo statuto. Entro 30 giorni dall'approvazione il bilancio deve essere poi depositato presso il registro delle imprese. Entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, le società quotate mettono a disposizione del pubblico, nella sede sociale e presso la società di gestione del mercato, la relazione semestrale corredata delle eventuali osservazioni dell'organo di controllo e la relazione contenente il giudizio della società di revisione.
2000
Italiano
Sottoriva, C., La relazione semestrale nelle modifiche al regolamento Consob n. 11971/99, <<LE SOCIETÀ>>, 2000; (8): 205-220 [http://hdl.handle.net/10807/27966]
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