Nel saggio si prende spunto da taluni profili repressivi dei c.d. ‘reati di evasione’ contenuti nel codice penale del 1930 per mostrare come essi siano caratterizzati da una maggiore severità rispetto alle norme dettate in tale ambito dal previgente codice Zanardelli. L’inasprimento della disciplina – che si apprezza non tanto sul piano della risposta sanzionatoria quanto su quelo dell’individuazione dei comportamenti punibili, con l’assoggettamento a pena, ad es., del solo fatto dell’evasione non accompagnata da violenza sulle persone o sulle cose – rende il codice Rocco, in tal senso, pressoché un unicum non solo rispetto al complesso delle moderne codificazioni penali, ma anche nei confronti di una plurisecolare dottrina penalistica che aveva progressivamente affermato, fin dagli inizi del’età moderna, le ragioni dell’impunità dell’evasione sine vi. Tale inasprimento potrebbe essere spiegato con la volontà del legislatore di riconfigurare anche questa peculiare materia, al pari del reato politico, sub specie criminis laesae maiestatis, in quanto manifestazione di «disubbedenza che deve essere punita» poiché rispondente ad un «istintivo amore amore della libertà [che] ormai ha fatto il suo tempo», come si legge dai lavori preparatori del codice.

Isotton, R., Brevi considerazioni in tema di "delitti di evasione" nel codice Rocco, in Vinciguerra, S. (ed.), Codice penale per il Regno d'Italia (1930), CEDAM, Padova 2010: CXV- CXL [http://hdl.handle.net/10807/25132]

Brevi considerazioni in tema di "delitti di evasione" nel codice Rocco

Isotton, Roberto
2010

Abstract

Nel saggio si prende spunto da taluni profili repressivi dei c.d. ‘reati di evasione’ contenuti nel codice penale del 1930 per mostrare come essi siano caratterizzati da una maggiore severità rispetto alle norme dettate in tale ambito dal previgente codice Zanardelli. L’inasprimento della disciplina – che si apprezza non tanto sul piano della risposta sanzionatoria quanto su quelo dell’individuazione dei comportamenti punibili, con l’assoggettamento a pena, ad es., del solo fatto dell’evasione non accompagnata da violenza sulle persone o sulle cose – rende il codice Rocco, in tal senso, pressoché un unicum non solo rispetto al complesso delle moderne codificazioni penali, ma anche nei confronti di una plurisecolare dottrina penalistica che aveva progressivamente affermato, fin dagli inizi del’età moderna, le ragioni dell’impunità dell’evasione sine vi. Tale inasprimento potrebbe essere spiegato con la volontà del legislatore di riconfigurare anche questa peculiare materia, al pari del reato politico, sub specie criminis laesae maiestatis, in quanto manifestazione di «disubbedenza che deve essere punita» poiché rispondente ad un «istintivo amore amore della libertà [che] ormai ha fatto il suo tempo», come si legge dai lavori preparatori del codice.
2010
Italiano
Codice penale per il Regno d'Italia (1930)
978-88-13-29113-6
Isotton, R., Brevi considerazioni in tema di "delitti di evasione" nel codice Rocco, in Vinciguerra, S. (ed.), Codice penale per il Regno d'Italia (1930), CEDAM, Padova 2010: CXV- CXL [http://hdl.handle.net/10807/25132]
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