La nota, ricostruite le linee evolutive del diritto della filiazione nell'età della codificazione, dal netto favor legitimitatis napoleonico sino all'opposto indirizzo di favor veritatis espresso dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, analizza l'art. 235 cod. civ., per chiedersi se l'adulterio, quale criterio di ammissibilità dell'azione di disconoscimento, necessiti di essere provato in via diretta, autonoma e preliminare, affinché l'attore possa accedere alla fase di merito in cui è chiamato a dimostrare che il presunto figlio non è figlio suo (come ritenuto dall'annotata Cassazione, 22 ottobre 2002, n. 14887), oppure - più plausibilmente - possa essere provato anche in via indiretta, con presumptio iudicis, sulla base della già provata eterogenerazione del figlio, risultante da accertamento medico rivelatore dell'incompatibilità genetica tra "padre" e "figlio".

Renda, A., Provata la non paternità non può dirsi provato l’adulterio: “mulatto di Toscana” redivivus?, <<FAMILIA>>, 2003; III (4): 1107-1123 [http://hdl.handle.net/10807/1955]

Provata la non paternità non può dirsi provato l’adulterio: “mulatto di Toscana” redivivus?

Renda, Andrea
2003

Abstract

La nota, ricostruite le linee evolutive del diritto della filiazione nell'età della codificazione, dal netto favor legitimitatis napoleonico sino all'opposto indirizzo di favor veritatis espresso dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, analizza l'art. 235 cod. civ., per chiedersi se l'adulterio, quale criterio di ammissibilità dell'azione di disconoscimento, necessiti di essere provato in via diretta, autonoma e preliminare, affinché l'attore possa accedere alla fase di merito in cui è chiamato a dimostrare che il presunto figlio non è figlio suo (come ritenuto dall'annotata Cassazione, 22 ottobre 2002, n. 14887), oppure - più plausibilmente - possa essere provato anche in via indiretta, con presumptio iudicis, sulla base della già provata eterogenerazione del figlio, risultante da accertamento medico rivelatore dell'incompatibilità genetica tra "padre" e "figlio".
2003
Italiano
Renda, A., Provata la non paternità non può dirsi provato l’adulterio: “mulatto di Toscana” redivivus?, <<FAMILIA>>, 2003; III (4): 1107-1123 [http://hdl.handle.net/10807/1955]
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