L'esame delle recenti normative in materia di tutela penale degli esercenti le professioni sanitarie rilascia due linee di tendenza in atto, che sembrano rispondere a una comune opzione di politica criminale. La prima linea è ben incarnata dalla l. 24/2017 e dalla l. 219/2017, promettenti entrambe sprazzi di non punibilità nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie: la prima a favore di coloro i quali osservino le linee guida, la seconda a favore di coloro i quali rispettino la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo. La seconda linea di tendenza è per certi versi opposta alla prima, perché riscopre il penale come strumento di protezione delle professioni sanitarie, sia attraverso le modifiche apportate alla disciplina dell’esercizio abusivo, sia attraverso la annunciata legge contro la violenza agli esercenti le professioni sanitarie . In un certo senso, potrebbe dirsi che gli ultimi due provvedimenti segnino il passaggio dell’attenzione legislativa dalla ‘sicurezza delle cure’ alla ‘sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie’. In sostanza, a fare un rapido bilancio, è facile ottenere la seguente sintesi: meno penale a carico dei professionisti della salute, più penale per chi attenta agli interessi dei professionisti della salute, con la bilancia che pende decisamente dalla parte di questi ultimi. Attraverso questi quattro provvedimenti il legislatore sembra aver costruito uno scudo robusto a protezione di una categoria professionale che mai come oggi può contare su uno statuto di particolare favore.

Caputo, M., “Aritmie legislative” e nuovo statuto penale degli esercenti le professioni sanitarie, <<CORTI SUPREME E SALUTE>>, 2020; 2020 (1): 325-336 [http://hdl.handle.net/10807/155047]

“Aritmie legislative” e nuovo statuto penale degli esercenti le professioni sanitarie

Caputo, Matteo
Primo
2020

Abstract

L'esame delle recenti normative in materia di tutela penale degli esercenti le professioni sanitarie rilascia due linee di tendenza in atto, che sembrano rispondere a una comune opzione di politica criminale. La prima linea è ben incarnata dalla l. 24/2017 e dalla l. 219/2017, promettenti entrambe sprazzi di non punibilità nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie: la prima a favore di coloro i quali osservino le linee guida, la seconda a favore di coloro i quali rispettino la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo. La seconda linea di tendenza è per certi versi opposta alla prima, perché riscopre il penale come strumento di protezione delle professioni sanitarie, sia attraverso le modifiche apportate alla disciplina dell’esercizio abusivo, sia attraverso la annunciata legge contro la violenza agli esercenti le professioni sanitarie . In un certo senso, potrebbe dirsi che gli ultimi due provvedimenti segnino il passaggio dell’attenzione legislativa dalla ‘sicurezza delle cure’ alla ‘sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie’. In sostanza, a fare un rapido bilancio, è facile ottenere la seguente sintesi: meno penale a carico dei professionisti della salute, più penale per chi attenta agli interessi dei professionisti della salute, con la bilancia che pende decisamente dalla parte di questi ultimi. Attraverso questi quattro provvedimenti il legislatore sembra aver costruito uno scudo robusto a protezione di una categoria professionale che mai come oggi può contare su uno statuto di particolare favore.
2020
Italiano
Caputo, M., “Aritmie legislative” e nuovo statuto penale degli esercenti le professioni sanitarie, <<CORTI SUPREME E SALUTE>>, 2020; 2020 (1): 325-336 [http://hdl.handle.net/10807/155047]
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