Secondo le Sezioni Unite, nessun dubbio può sussistere sulla natura amministrativa e non giurisdizionale del decreto che decide il ricorso straordinario. Le oggettive peculiarità che caratterizzano il ricorso straordinario rispetto agli altri ricorsi amministrativi (ed in particolar modo la maggiore garanzia del contraddittorio, il parere parzialmente vincolante del Consiglio di Stato «espressione di un’attività di pura e semplice applicazione del diritto», il principio di alternatività col ricorso giurisdizionale) non sono sufficienti per affermare la natura giurisdizionale del ricorso (e conseguentemente dell’atto che lo decide). Manca, secondo la Cassazione, il requisito necessario ed allo stesso tempo sufficiente di ogni procedimento giurisdizionale: la decisione spetta a un organo governativo (il ministro competente), e non a un giudice terzo ed imparziale, requisito ulteriormente rafforzato dal novellato art. 111 Cost.

D'Angelo, G., Nota a Cass., sez. un., 15 dicembre 2001, n. 15978, <<IL FORO ITALIANO>>, 2002; (I): 2448-2450 [http://hdl.handle.net/10807/142843]

Nota a Cass., sez. un., 15 dicembre 2001, n. 15978

D'Angelo, Giovanni
2002

Abstract

Secondo le Sezioni Unite, nessun dubbio può sussistere sulla natura amministrativa e non giurisdizionale del decreto che decide il ricorso straordinario. Le oggettive peculiarità che caratterizzano il ricorso straordinario rispetto agli altri ricorsi amministrativi (ed in particolar modo la maggiore garanzia del contraddittorio, il parere parzialmente vincolante del Consiglio di Stato «espressione di un’attività di pura e semplice applicazione del diritto», il principio di alternatività col ricorso giurisdizionale) non sono sufficienti per affermare la natura giurisdizionale del ricorso (e conseguentemente dell’atto che lo decide). Manca, secondo la Cassazione, il requisito necessario ed allo stesso tempo sufficiente di ogni procedimento giurisdizionale: la decisione spetta a un organo governativo (il ministro competente), e non a un giudice terzo ed imparziale, requisito ulteriormente rafforzato dal novellato art. 111 Cost.
2002
Italiano
D'Angelo, G., Nota a Cass., sez. un., 15 dicembre 2001, n. 15978, <<IL FORO ITALIANO>>, 2002; (I): 2448-2450 [http://hdl.handle.net/10807/142843]
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